Ricongiungimento familiare nella domanda di trasferimento e assegnazione provvisoria: criteri, requisiti, punteggio

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Il ricongiungimento familiare è un istituto contrattuale a favore dei lavoratori del pubblico impiego, mediante il quale si chiede, attraverso la domanda di trasferimento , una sede di lavoro ubicata nel comune di residenza del proprio nucleo familiare.

Il ricongiungimento familiare è un istituto contrattuale a favore dei lavoratori del pubblico impiego, mediante il quale si chiede, attraverso la domanda di trasferimento , una sede di lavoro ubicata nel comune di residenza del proprio nucleo familiare.

Il personale docente di ogni ordine e grado ha sempre avuto il diritto di chiedere, nella domanda di trasferimento, ricongiungimento familiare con la possibilità di ottenere l’attribuzione di 6 punti nel comune di residenza del familiare.

Le regole e i criteri per l’attribuzione del punteggio di ricongiungimento sono stati sempre disciplinati nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità. La tabella di valutazione è stata sempre confermata nel corso degli ultimi anni scolastici e sarà utile verificare se questa conferma ci sarà anche nel prossimo CCNI sulla mobilità 2016/17.

Ritenendo che il diritto al ricongiungimento familiare debba essere garantito o, comunque, agevolato anche per la futura mobilità, risulta importante e utile, a parere della scrivente, analizzare le regole da seguire per poter chiedere ricongiungimento familiare e i requisiti necessari per poter usufruire del relativo punteggio, in base a quanto è stabilito dalla normativa vigente nel corrente anno scolastico 2015/16.

Nella Tabella di valutazione allegata al CCNI 2015/16 , nel Titolo II – Esigenze di famiglia alla lettera A), viene inserita, come esigenza di famiglia il “ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli”, e per il ricongiungimento indicato vengono attribuiti 6 punti.

Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi (dalla dichiarazione deve risultare il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi). Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente), il punteggio spetta nel comune viciniore (dove vi sono scuole richiedibili) secondo la tabella di viciniorità.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa.

Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratta di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio per il ricongiungimento non si valuta per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune di titolarità.

Il punteggio in questione, inoltre si attribuisce solo per il trasferimento, ma non per la mobilità professionale, cioè passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.

La valutazione del punteggio di ricongiungimento è sempre spettata al docente anche ai fini della formulazione della graduatoria interna d’istituto dove possono essere valutate le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di titolarità. E’ possibile far valere questo diritto solo nel caso in cui il familiare verso il quale viene chiesto il ricongiungimento è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

E’ utile sottolineare che nella domanda di trasferimento il ricongiungimento deve essere richiesto prioritariamente per il coniuge e solo in assenza di coniuge si può chiedere per i figli o per i genitori, mentre non è previsto il ricongiungimento al convivente.

Il ricongiungimento familiare, inoltre, è il requisito indispensabile per poter chiedere assegnazione provvisoria e, nella domanda di AP c’è sempre stata una maggiore possibilità e libertà di scelta rispetto alla domanda di trasferimento, in relazione al familiare verso il quale chiedere ricongiungimento. Nel caso di richiesta di mobilità annuale (AP), infatti, il ricongiungimento può essere chiesto, così come riportato nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità annuale 2015/16 , nell’allegato 2, per “ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati “. Quindi per la domanda di assegnazione provvisoria, il ricongiungimento può essere chiesto indifferentemente per il coniuge o il convivente o i figli o i genitori. Ciò significa che anche il docente coniugato può chiedere ricongiungimento ad altro familiare e non è obbligato a chiederlo nei confronti del coniuge come deve essere, invece, per la domanda di trasferimento.

Le altre regole da seguire per la richiesta di ricongiungimento risultano le stesse sia per la domanda di trasferimento che per la domanda di assegnazione provvisoria e in particolare è utile ricordare le seguenti:

1 – la decorrenza temporale dell’iscrizione anagrafica nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento deve essere anteriore di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità;

2 – il comune di residenza del docente che presenta domanda di mobilità è del tutto ininfluente ai fini dell’attribuzione dei 6 punti, ciò che conta è esclusivamente il comune di residenza del familiare.

Un altro aspetto importante e non secondario riguarda le preferenze da indicare nella domanda di mobilità, per le quali ci sono state sempre sostanziali differenze, ai fini del ricongiungimento e della valutazione del punteggio, tra la domanda di trasferimento e la domanda di assegnazione provvisoria.

Nella domanda di trasferimento era possibile inserire tra le preferenze scuole del comune di ricongiungimento (preferenze analitiche) o il comune di ricongiungimento ( preferenza sintetica), nell’ordine preferito, senza vincoli, con la consapevolezza che i 6 punti sarebbero stati valutati solo per le scuole del comune di ricongiungimento chieste analiticamente o inserite nella preferenza sintetica sul comune.

Nella domanda di assegnazione provvisoria, invece, c’è sempre stato l’obbligo di inserire scuole del comune di ricongiungimento o direttamente il comune di ricongiungimento come prima preferenza e, in ogni caso, prima di passare a preferenze su altri comuni, era indispensabile inserire prima preferenza sintetica sul comune di ricongiungimento, altrimenti le preferenze espresse per altri comuni non sarebbero state prese in considerazione.

Dal prossimo anno scolastico 2016/17, con le novità introdotte dalla legge 107, tra le quali la mobilità negli ambiti territoriali, non si hanno informazioni su come dovranno essere indicate le preferenze e quali dovranno essere i criteri da seguire per non perdere il diritto all’attribuzione dei 6 punti nel comune di ricongiungimento.

Questo è uno dei tanti aspetti che dovranno necessariamente essere valutati ed esaminati in modo minuzioso in sede di contrattazione nazionale sulla mobilità tra sindacati e MIUR.

Regole chiare e precise risultano, infatti, indispensabili per consentire ai docenti interessati di presentare domanda di mobilità senza incorrere in possibili errori, per loro penalizzanti, che potrebbero essere causa di contenziosi

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