Quota 96. Tutti gli emendamenti proposti al decreto semplificazioni, copertura anche da gioco d’azzardo

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red – Pubblichiamo tutti gli emendamenti presentati per mandare in pensione il personale della scuola che, avendo raggiunto i requisiti nel 2012, è rimasto in servizio a causa di una svista nella legge Fornero. Tra le proposte per la copertura finanziari anche l’aumento del prelievo per i monopoli di Stato relativamente al gioco d’azzardo.

red – Pubblichiamo tutti gli emendamenti presentati per mandare in pensione il personale della scuola che, avendo raggiunto i requisiti nel 2012, è rimasto in servizio a causa di una svista nella legge Fornero. Tra le proposte per la copertura finanziari anche l’aumento del prelievo per i monopoli di Stato relativamente al gioco d’azzardo.

Art. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).
  1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 5 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012, Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.
  5. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 83. Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnecchi, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea, Tancredi, Santerini, Di Lello, Pizzolante, Dellai, Fedriga, Marco Meloni, Di Salvo, Labriola, Lo Monte, Marzana, Pannarale, Albanella, Ascani, Bargero, Baruffi, Blazina, Boccuzzi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, De Micheli, D’Ottavio, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Giulietti, Gribaudo, Guerra, Incerti, Malisani, Malpezzi, Manzi, Misiani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Romanini, Paolo Rossi, Rubinato, Ventricelli.

  Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
  1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l’anno 2014, di 106 milioni di euro per l’anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l’anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l’anno 2018. L’INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1 ) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all’anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l’anno 2014, 106 milioni di euro per l’anno 2015, 107,2 milioni di euro per l’anno 2016, 108,4 milioni di euro per l’anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.
1. 06. Marzana, Rizzetto, Luigi Gallo, Vacca, D’Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Chimienti, Rostellato, Cozzolino, Dadone, Dieni, D’Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
  1. Le lavoratrici della scuola che entro l’anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Saltamartini.

    Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
  1. Le lavoratrici della scuola che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vagenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 3 agosto 1995, n. 335, e dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalia legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per l’attuazione dei comma 1 e autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l’anno 2014 e di milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l’anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02. Palese.

  Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
  1.All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato I requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012 ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell’anno scolastico 2012-2013.
  2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l’anno 2014, di 106 milioni di euro per l’anno 2015, di 102 milioni di euro per l’anno 2016, di 95 milioni di euro per l’anno 2017 e di 82 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 36 milioni di euro per l’anno 2014, di 106 milioni di euro per l’anno 2015, di 102 milioni di euro per l’anno 2016, di 95 milioni di euro per l’anno 2017 e di 82 milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 01. Cera, D’Alia.

  Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Ricambio generazionale nella scuola).
  1. Al comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Entro il 30 settembre 2014 il Ministero dell’economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito a decorrere dell’anno 2015 non inferiore a 400 milioni di euro.»
1. 46. Iacono.

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