Pensione anticipata con decorrenza nel 2017 senza subire alcuna penalizzazione
Riportiamo le ultime risposte dei nostri consulenti nella rubrica "Chiedilo a Lalla". Ricordiamo che per le istituzioni scolastiche abbiamo approntato un canale di consulenza gratuita e con risposta garantita.
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Pensione anticipata con decorrenza già pensione nel 2017 senza subire alcuna penalizzazione
Giovanna – nata il 25/06/1954, docente di scuola primaria di ruolo dall’1/10/1976 e con 1 anno e 9 mesi di servizio preruolo riscattato e riconosciuto. Vista la normativa che cambia continuamente, dall’1 settembre 2017 potrò andare in pensione, senza subire penalizzazioni, visto che avrò “solo” 63 anni d’età? Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di risposta.
Raggiungimento del requisito per la pensione anticipata
Fortunato. Sono un insegnante di scuola superiore, nato il 18 maggio 1953. Ho iniziato ad insegnare nel 1980 e di ruolo dal 01/09/1984. Contributi riscattati e maturati al 31/12/2015 = 40 anni 1 mese 22 giorni, per aver riscattato i 4 anni universitari e il servizio militare. Quando andrò in pensione con l’attuale legge pensionistica? In attesa di una Vostra gradita risposta porgo distinti saluti.
Docente – ITP media superiore, nata il 19maggio 1951, entrata in ruolo ottobre 1996, con otto anni di pre ruolo riconosciuti, possessore della legge 104 ed invalidità al 100×100, ancora abile al lavoro. Da un calcolo approssimato raggiungo l’età pensionabile nel 2018, per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera, il mio stipendio porta una scadenza dalla 21 fascia (dicembre 2010) alla 28 fascia scadenza dicembre 2018, collocandomi in pensione al 1 settembre del 2018 avrei diritto di essere valutata per il pensionamento nella 28 fascia? Da qualche fonte ho appreso che ne avrei diritto per il blocco degli stipendi avvenuto nel 2011/ 2012, cosa vuol dire purtroppo non mi è chiaro, mi potrebbe chiarire la questione. E se chiedessi di essere collocata in pensione dal 1 settembre 2017? ne avrei diritto? la ringrazio Lilli
DSGA – Buongiorno. Vorrei porre il seguente quesito: Un collaboratore scolastico supplente temporaneo inserito nella graduatoria di Istituto di prima fascia (derivata dalla graduatoria provinciale dei 24 mesi), compie aa 66 e mm 7 ( età per il collocamento d’ufficio i pensione “legge Fornero”) il 25 maggio 2016. Il collaboratore scolastico può essere individuato, per un contratto a tempo determinato, fino al termine dell’as 31 agosto 2016 o fino al compimento dei 66 anni e mm 7 (25 maggio 2016)?