Ore eccedenti l’orario cattedra. Si pagano solo dall’inizio del servizio e fino al 30 giugno, non fino al 31 agosto

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Il MEF ha pubblicato la nota prot. n. 32509  del 6 aprile  2016, con cui sono state fornite agli organi territoriali di controllo specifiche indicazioni circa la verifica amministrativo-contabile da esplicare sui contratti delle ore eccedenti l'orario cattedra.

Il MEF ha pubblicato la nota prot. n. 32509  del 6 aprile  2016, con cui sono state fornite agli organi territoriali di controllo specifiche indicazioni circa la verifica amministrativo-contabile da esplicare sui contratti delle ore eccedenti l'orario cattedra.

Secondo la nota i contratti stipulati per l’attribuzione di ore che superano l’orario obbligatorio di insegnamento, ad eccezione di quelli correlati a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le diciotto ore,
devono avere decorrenza  non  dall’inizio dell’anno scolastico , bensì dall’inizio effettivo delle attività didattiche o dal compimento dell’effettiva  prestazione,  fino  al  termine  delle  attività  didattiche  (30  giugno)  e  non  al termine dell’anno scolastico (31 agosto). Interpretazioni diverse potrebbero generare oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato che, privi della necessaria copertura finanziaria, costituiscono danno erariale.

La nota non riguarda le cattedre composte da  ore  eccedenti  “istituzionali”, quelle cioè legate a particolari costituzioni di cattedre. 

Nota del MEF

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