Mobilità: anche i docenti che hanno ottenuto l’ambito richiesto potrebbero doversi difendere per mantenerlo

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Nei giorni scorsi, abbiamo riferito sulla risposta del Miur alle richieste di rifacimento delle operazioni di mobilità della scuola primaria e secondaria di I grado, nell'ambito delle quali sono stati accertati da docenti e sindacati diversi errori, che hanno fatto sì che docenti, appartenenti alla stessa fase dei movimenti e senza precedenza, finissero quelli con minor punteggio nella propria regione di residenza e quelli con punteggi più alti lontani anche migliaia di chilometri.  

Nei giorni scorsi, abbiamo riferito sulla risposta del Miur alle richieste di rifacimento delle operazioni di mobilità della scuola primaria e secondaria di I grado, nell'ambito delle quali sono stati accertati da docenti e sindacati diversi errori, che hanno fatto sì che docenti, appartenenti alla stessa fase dei movimenti e senza precedenza, finissero quelli con minor punteggio nella propria regione di residenza e quelli con punteggi più alti lontani anche migliaia di chilometri.  

Il Miur, com'è noto, ha risposto affermando che gli errori potranno essere corretti caso per caso, ricorrendo al tentativo di conciliazione, nella cui istanza bisogna anche indicare i docenti che, secondo quanto riscontrato dall'istante, sono stati trasferiti in sedi che non gli spettano. Il Miur ha assicurato che i docenti contro interessati dalle richieste di conciliazione non saranno spostati dalla sede ottenuta.

La richiesta di tentativo di conciliazione va presentata all'ambito territoriale provinciale, che ha esaminato la domanda di mobilità. I vari uffici provinciali hanno iniziato a pubblicare le apposite indicazioni, di cui vi teniamo aggiornati in "Mobilità, istruzioni Uffici Scolastici per tentativo di conciliazione. Aggiornato con Veneto (Rovigo)".

A prescindere da quanto assicurato dal Miur, ossia che i contro interessati resteranno nelle sedi già assegnate, il tentativo di conciliazione prevede una procedura ben precisa, che abbiamo descritto in "Mobilità, errori nei trasferimenti. Tentativo di conciliazione: a chi inviarlo, quali le procedure".

Secondo quanto previsto dal CCNL, relativamente al tentativo di conciliazione e nello specifico dall'art. 135comma 7, nel caso in cui la controversia riguardi la mobilità e le assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare all'albo dell'ufficio di segreteria la richiesta di conciliazione, in modo che eventuali soggetti terzi interessati al contenzioso possano far pervenire le proprie osservazioni, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della richiesta summenzionata.

Alla luce di quanto previsto nel CCNL, i docenti contro interessati possono far valere le proprie motivazioni, depositando specifiche osservazioni alla segreteria dell'ufficio del contenzioso, al fine di mantenere il posto ottenuto.

Sino ad ora, gli Uffici di cui abbiamo pubblicato le indicazioni non avevano fatto riferimento a tale possibilità prevista dal succitato art. 135, cosa che invece ha fatto l'Ufficio Scolastico Provinciale di Padova:

Tutte le istanze di conciliazione (compilate secondo il modello già trasmesso), via via che pervengono, devono essere immediatamente pubblicate sui siti degli uffici in un apposito spazio dedicato, per dare la possibilità ai controinteressati di produrre, entro 10 giorni, le proprie controdeduzioni (art. 135, comma 7, CCNL comparto scuola).
I termini per le controdeduzioni dei controinteressati pertanto non devono protrarsi oltre queste date:

  • Scuola dell'Infanzia – entro il 22 agosto
  • Scuola Primaria – entro il 24 agosto
  • Scuola Secondaria di I grado – entro il 29 agosto (il 28 è giorno festivo)
  • Scuola Secondaria di II grado – entro l'8 settembre

Ribadiamo, il Miur ha assicurato che i docenti contro interessati non saranno spostati, tuttavia la procedura prevede quanto indicato dal suddetto Ufficio.

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