Legge stabilità. Addio supplenze brevi. Sarà caos?

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Tra le misure incluse nella Legge di stabilità che stanno facendo molto discutere, c'è sicuramente quella presente nell'articolo 28 che riguarda il taglio delle supplenze brevi.

Tra le misure incluse nella Legge di stabilità che stanno facendo molto discutere, c'è sicuramente quella presente nell'articolo 28 che riguarda il taglio delle supplenze brevi.

Il comma nove dell'articolo 28 recita, infatti, "Ferma restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza."

Come si gestiranno le supplenze, dunque?

E' chiaro che, ancora una volta, ci troviamo davanti ad un provvedimento che dovrà necessariamente essere subordinato all'attuazione dell'organico funzionale.

Se così non fosse, non oseremmo pensare a cosa potrebbe accadere nel caso delle assenze per infanzia e primaria in particolare, per le quali è prevista la copertura dell'assenza anche per un solo giorno (in realtà anche per la secondaria, ma risulta più semplice provvedere)

Anche se non esplicitamente detto nel testo, le supplenze dovranno essere coperte tramite l'organico funzionale. Una operazione non esente da difficoltà, se non altro per la tempistica di attuazione e per l'inevitabile adattamento da parte di chi dirige ed amministra le scuole

Diversa, invece, la questione delle supplenze ATA. Il testo, infatti, la Legge di stabilità vieta di conferire supplenze ai collaboratori scolastici se non dopo 7 giorni di assenza, agli assistenti amministrativi se non in scuole con meno di 3 unità di personale. Mentre non sarà più possibile sostituire gli assistenti tecnici.

E, a quanto ci risulta, non ci è previsto alcun organico funzionale per il personale ATA.

Scuole a rischio caos? Sì, se non si penserà ad un sistema per le sostituzioni di chi svolge lavori di segreteria.

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