Immissioni in ruolo insegnanti: scelta tra sostegno e posto comune

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Lalla – La scelta tra sostegno e posto comune, qualora si sia destinatari di nomina in ruolo in entrambe le graduatorie, vale solo le proposte avvengono nello stesso anno scolastico. 

Lalla – La scelta tra sostegno e posto comune, qualora si sia destinatari di nomina in ruolo in entrambe le graduatorie, vale solo le proposte avvengono nello stesso anno scolastico. 

 

Ossia, solo nello stesso anno scolastico si può prima accettare o rifiutare una proposta di immissione in ruolo su sostegno e poi accettare nella stessa provincia una successiva proposta di ruolo per il posto comune, sulla base della medesima o di altra graduatoria. (questo non vale per i docenti vincolati all’assunzione prioritaria su posti di sostegno).

Solo gli insegnanti inseriti in due province per le graduatorie ad esaurimento (ormai poche centinaia) possono accettare una proposta di nomina in ruolo in una provincia e poi nello stesso anno scolastico accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia, ovvero in altra provincia anche per lo stesso insegnamento per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia)

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I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.18, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.

Ne deriva che i candidati in possizione utile per la nomina su posto di sostegno nell’a.s. 2013/14, rinunciatari o immessi in ruolo nel medesimo a.s. 2013/14, sono stati depennati dalle graduatorie del posto comune e non potranno ricevere proposta di nomina per l’a.s. 2014/15 dalla stessa graduatoria.

Può invece avvenire che un insegnante, già assunto a tempo indeterminato da uno dei canali di reclutaento (es. concorso) sia adesso chiamato da Graduatoria ad esaurimento: in questo caso può lasciare il ruolo precedente per accettare la nuova nomina.

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