Graduatorie di istituto. I bug del modello A/1 II fascia

Di Lalla
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red – Segnaliamo alcune mancanze del modello A1, che potrebbero creare alcuni problemi alle segreterie scolastiche, nonchè generare una differente valutazione dei titoli tra i candidati.

red – Segnaliamo alcune mancanze del modello A1, che potrebbero creare alcuni problemi alle segreterie scolastiche, nonchè generare una differente valutazione dei titoli tra i candidati.

Valutazione salvaprecari. Il salvaprecari è stato un provvedimento del Ministero Gelmini, attuato per gantire il punteggio di servizio a docenti che da un anno all’altro, a causa dei tagli al personale. E’ stato in vigore negli anni scolastici 2009/10, 2010/11, 2011/12.

Il provvedimento ha riguardato il personale iscritto nelle Graduatorie ad esaurimento. Alcuni docenti sono stati depennati da esse per mancato aggiornamento e hanno adesso la possibilità di inserirsi nella II fascia delle graduatorie di istituto. Manca, nella relativa tabella di valutazione, il riconoscimento del servizio maturato attraverso il salvaprecari, cosicchè quei 3 anni sono "persi" ai fini della valutazione del punteggio per l’inserimento in II fascia.

Se la mancata valutazione del salvaprecari può essere considerata una scelta ponderata, non riteniamo invece corretto il fatto che il docente già iscritto nella II fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2011/2014 debba dichiarare il punteggio del precedente aggiornamento, senza avere la possibilità di far rivalutare il titolo di accesso Ssis e SFP alla luce dei punteggi previsti dalla nuova tabella di valutazione dei titoli.

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Concretamente: al titolo di abilitazione Ssis e SFP veniva attribuito nel 2011 un punteggio massimo di 42 punti (12 punti max per il voto di abilitazione + 30 punti).

Nella nuova tabella il titolo Ssis vale 12 punti max per il voto di abilitazione + 54 punti e SFP max 12 + 60 punti.

Una differenza di punteggi attribuiti al voto di abilitazione che dovrebbe essere rivista in sede di attribuzione dei punteggi. Ci attendiamo cioè che il sistema informatico a disposizione delle segreterie sia in grado di scindere il punteggio degli iscritti del 2011, scorporando il voto di abilitazione, da rivedere alla luce della nuova tabella.

Guida alla compilazione del modello A1

Un altro bug è nella nota sulla valutazione dei contratti atipici. La nota n. 23 del modello A1 afferma "Per i servizi di insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) devono essere computati solo i giorni di effettiva prestazione dell’attività didattica e non l’intero periodo, secondo quanto previsto dalla nota 19 al punto D della tabella B relativa ai titoli di III fascia"

Peccato che la nota 19 al punto D della tabella B relativa ai titoli di III fascia dica piuttosto " I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente".

Una differenza non da poco.

Durata legale TFA. A pag. 4 del modello A/1 bisogna obbligatoriamente indicare il periodo di durata legale del corso abilitante. Quale per il TFA? Le interpretazioni a favore dell’a.a. 2011/12 o 2012/13 non si contano più nel web. E il Miur ostinamente tace.

Il modello di domanda dice "indicare il periodo di durata legale dei corsi, che decorre dalla data di iscrizione al corso."

Questa precisazione potrebbe chiarire in parte) i dubbi relativi all’a.a. da scrivere per quanto riguarda il TFA I ciclo, che afferisce all’a.a. 2011/12 ma che in concreto si è svolto nell’a.a. 2012/13, ossia è questa la data di iscrizione al corso. Il nostro consiglio è comunque quello di confrontarsi con sindacalisti e segreterie scolastiche prima di consegnare la domanda.

Segnaliamo inoltre che la tabella di valutazione dei titoli risulta deficitaria per quanto riguarda la conversione del voto di diploma triennale di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02. Il certificato infatti non presenta un voto finale, ma voti delle singole discipline. Nella collocazione in III fascia il problema non si è mai posto perchè essa prevede esplicitamente che "ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minmo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti". Nella nuova tabella dei titoli di II fascia invece si fa di "tutta l’erba un fascio", dicendo che al titolo di abilitazione o idoneità sono attribuiti da 4 a 12 punti per il voto, rapportato in centesimi.

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