Graduatorie di istituto: aver presentato la domanda alla scuola di grado inferiore non è motivo di esclusione

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di Paolo Pizzo e Lalla – L’aspirante a classi di concorso di scuola secondaria sia di I che di II grado ha inviato il modello cartaceo A1/A2/A2bis ad un I.C. quando invece doveva essere inviato alla scuola più alta in grado. Cosa succede? Se l’aspirante presenta il cartaceo nella scuola “X” che non rientra tra le sedi espresse nel modello B cosa succede? Se un aspirante non presenta il modello B cosa succede? Utili chiarimenti alle segreterie scolastiche e ai docenti.

di Paolo Pizzo e Lalla – L’aspirante a classi di concorso di scuola secondaria sia di I che di II grado ha inviato il modello cartaceo A1/A2/A2bis ad un I.C. quando invece doveva essere inviato alla scuola più alta in grado. Cosa succede? Se l’aspirante presenta il cartaceo nella scuola “X” che non rientra tra le sedi espresse nel modello B cosa succede? Se un aspirante non presenta il modello B cosa succede? Utili chiarimenti alle segreterie scolastiche e ai docenti.

L’art. 7/4 del  D.M. 353/2014 dispone che nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici l’indicazione scolastica indicata per prima, cui è indirizzata la domanda, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.

Cosa succede nel caso l’aspirante l’avesse inviata alla scuola di grado inferiore?

Ricordiamo quali sono i motivi di esclusione:

  • Non è ammessa la valutazione la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all’art. 7 del dm n. 353 del 22 maggio 2014. La data ultima di presentazione della domanda è stata, per tutti gli aspiranti, il 23 giugno 2014
  • Non è ammessa la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione
  • E’ escluso il candidato che non è in possesso del necessario titolo di accesso
  • E’ escluso chi presenta la domanda la domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse (incluse Trento, Bolzano e Valle d’Aosta)
  • E’ escluso l’aspirante che rende dichiarazioni non corrispondenti a verità (fatte salve le responsabilità di carattere penale)
  • E’ escluso il candidato che per la medesima fascia di appartenenza dichiari titoli già presentati nel triennio 2011/14 o nel biennio 2009/11, indipendentemente se siano stati o meno oggetto di valutazione.

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Si precisa quindi che non può essere motivo di esclusione la presentazione (ovviamente nei termini) della domanda inviata ad una scuola di grado inferiore rispetto le graduatorie richieste.

Il caso più comune è infatti l’invio della domanda ad un IC quando l’aspirante supplente ha dichiarato nel modello di domanda classi di concorso afferenti alle scuole di II grado.

Il Ministero ha chiarito con la FAQ 1682 

Faq n° 1682 – Cosa devo fare se, in sede di inoltro del modello B, ricevo un messaggio che mi segnala che la prima preferenza deve appartenere al grado di istruzione superiore fra quelli delle graduatorie richieste?

Il controllo è previsto dalla normativa. Qualora nei fatti, a causa della scadenza dei termini di presentazione domande al 23 giugno scorso, il modello cartaceo A1 e/o A2 (o A2bis) sia stato già presentato ad una istituzione scolastica che non rispetta il criterio, questa è tenuta comunque alla valutazione della domanda pervenuta. Il modello B sarà "agganciato" alla domanda indipendentemente dalla mancata coerenza con il modello cartaceo. 
Si precisa che: 
– In caso di presenza della graduatoria del personale educativo la prima preferenza deve essere un convitto/educandato; 
– In caso di presenza di graduatorie speciali la prima preferenza deve essere una scuola speciale; 
– In caso di presenza di graduatorie slovene la prima preferenza deve essere una scuola slovena.

RICORDIAMO ALTRE DUE IMPORTANTI FAQ DEL MINISTERO

Se l’aspirante presenta il cartaceo nella scuola “X” che non rientra tra le sedi espresse nel modello B cosa succede?

L’integrazione dei due pezzi di domanda è realizzata attraverso il codice fiscale al momento della presa in carico del modello B. Tale procedura non modifica la scuola competente per la valutazione, se questa risulterà già acquisita al sistema informativo. Succederà semplicemente che la scuola competente è diversa dalla prima preferenza espressa ma la domanda continua ad essere valida. Per i casi in cui il codice fiscale dei due “pezzi di domanda” non coincida la scuola ha a disposizione strumenti di controllo quali:
– elenco domande senza sedi
– elenco modelli B senza domanda.
Dalle verifiche incrociate potranno essere risolti i casi anomali.

Se un aspirante non presenta il modello B cosa succede?

La domanda è considerata valida limitatamente alla scuola destinataria della domanda che, in questo caso, vale anche come prima preferenza espressa, ovviamente per i soli insegnamenti impartiti su di essa.

NE AGGIUNGIAMO UNA NOI
La scuola può accogliere la domanda, e conseguentemente  inserirla a sistema, presentata da un candidato per un’ unica classe di  concorso (conversazione in Lingua Russa) non presente nel piano di studi di  questo Liceo e non presente neppure nella provincia richiesta?

La domanda va accolta ed inserita al sistema. Nel momento in cui la disciplina entrerà nell’organico (ad esempio tra 2 anni) di una delle scuole espresse il candidato, al momento della convalida annuale delle graduatorie, comparirà.

Guida alla compilazione su Istanze on line

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