Graduatorie ATA: depennamento graduatoria 24 mesi per inserirsi in terza fascia in altra provincia. Anief: non devono esserci penalizzazioni

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Secondo il sindacato Anief il personale ATA che chiede il depennamento dalla graduatoria provinciale 24 mesi (modello D4) per inserirsi in quella di istituto di un’altra provincia non deve temere nè per la mancata attribuzione di incarichi a supplenza, né il licenziamento.

Secondo il sindacato Anief il personale ATA che chiede il depennamento dalla graduatoria provinciale 24 mesi (modello D4) per inserirsi in quella di istituto di un’altra provincia non deve temere nè per la mancata attribuzione di incarichi a supplenza, né il licenziamento.

Il depennamento dalla graduatoria provinciale ATA 24 mesi è infatti l’unica modalità individuata dal Ministero per i lavoratori ATA che richiedono il trasferimento di provincia: non è infatti previsto spostarsi di graduatoria mantenendo l’inserimento nelle graduatorie provinciali.

Il sindacato ANIEF ha già denunciato come illegittima tale interpretazione del Miur nella fase di aggiornamento delle graduatorie provinciali e presentato ricorsi che sono in fase di deposito al Giudice competente.

Nel frattempo, l’Anief consiglia comunque, anche agli aderenti al ricorso, di formulare la richiesta di inserimento nella provincia desiderata e di presentare la conseguente domanda di depennamento dalle graduatoria provinciale (modello D4).

Seguendo questa operazione, secondo il sindacato ANIEF, il lavoratore non deve temere:

– né per la mancata attribuzione di incarichi a supplenza, poiché nel decreto si parla di cancellazione a partire dal 1° settembre 2014/15, ma la Nota Miur n. 1256 del 21 febbraio 2012 precisa – riferendosi pure alla Nota Miur n. 9319 del 14.11.2011, in particolare alla voce “Domanda di depennamento” – che l’indicazione “…fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia” va comunque intesa “…fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia”;

– né per il licenziamento, quindi il decadimento dall’incarico nella attuale provincia di servizio, una volta che le graduatorie saranno pubblicate.

Pertanto, l’amministrazione non può rescindere il contratto in maniera unilaterale. A tal proposito, ricordiamo quanto contenuto nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 8328 del 2010, nella parte in cui spiega che “nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere. Si sostiene inoltre – continuano i giudici di terzo grado – che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.44 del CCNL comparto scuola 2006/09) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato”.

A conferma di tutto ciò, è stata emessa una recentissima sentenza dal Tribunale di Chieti – la n. 167 del 2014 – attraverso cui si rintraccia ancora una volta l’illegittimità della condotta che realizzi una revoca del contratto: “il Ministero non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è stata minimamente motivata né comunicata al ricorrente”.

Ad ulteriore sostegno di tale tesi, il sindacato ANIEF ricorda anche l’Ordinanza dello stesso Tribunale, del 23 aprile 2008, nella parte in cui sottolinea “come non possa ipotizzarsi che la P.A., nell’ambito della propria attività negoziale, possa unilateralmente revocare contratti regolarmente stipulati; ciò in linea generale ed in particolare nella fattispecie, in cui il contratto si era già perfezionato con l’accettazione della proposta; osservato, altresì, che il contratto stipulato dalla P.A. ‘jure privatorum’ può risolversi solo nei casi stabiliti dalla legge (risoluzione per inadempimento, art. 1453 c.c;, per impossibilità sopravvenuta, art. 1463 c.c.; per eccessiva onerosità, art. 1467 c.c.)”. Aggiungiamo, infine, il principio civilistico pacta sunt servanda ex art. 1372 in base al quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Per ulteriori informazioni- che consigliamo di acquisire qualora si intenda seguire tali indicazioni – è possibile contattare il sindacato ANIEF

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