Fase C, chi non è stato assunto nel proprio ordine di scuola non può fare supplenza, ma potenziamento in compresenza

WhatsApp
Telegram

Ad affermarlo i sindacati rappresentativi della scuola("FLCGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA) che hanno pubblicato una scheda per la gestione dei neoassunti in fase C.

Ad affermarlo i sindacati rappresentativi della scuola("FLCGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA) che hanno pubblicato una scheda per la gestione dei neoassunti in fase C.

Infatti, i sindacati hanno analizzato il caso di quei docenti con abilitazione nella secondaria di II grado che sono stati utilizzati nel primo ciclo a seguito delle assunzioni in fase C del piano astraordinario di immissioni in ruolo.

L'utilizzo di tali docenti in gradi inferiori di scuola è sì previsto dal comma 20 della legge di riforma della scuola, ma solo, ricordano i sindacati, "in qualità di docenti specializzati per gi insegnamenti della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria." E per i quali, tra l'altro, è prevista anche specifica formazione.

Altra questione per quanto riguarda le supplenze. Infatti, la legge 107 prevede la possibilità (non l'obbligo) di utilizzare i docenti dell'organico dell'autonomia (e non soltanto potenziato) per supplenze fino a 10 giorni.

I sindacati ricordano che è possibile utilizzare docenti anche in gradi di istruzione inferiore, ricordano che "si tratta di istituti comprensivi o onnnicomprensivi che al loro interno si strutturano in più gradi di scuola inferiore".

Però, la mancanza del titolo di studio di accesso costituisce "impossibilità per l'utilizzo in supplenze, si configura come illegittimo e si può perseguire".

Di conseguenza, il docente assunto su ordine o grado di scuola inferiore, "può essere utilizzato solo in comprsenza per le attività di potenziamento".

Scarica la guida dei sindacati

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri