Esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento: competenza dei ricorsi spetta al TAR

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Il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli proposti dall'avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, ha ribaltato l'orientamento del TAR Lazio, dichiarando che la giurisdizione (e la competenza) in materia di graduatorie del personale docente, spetta al giudice amministrativo (e quindi al TAR) e non al Giudice del Lavoro.

Il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli proposti dall'avvocato amministrativista di Caserta, Pasquale Marotta, ha ribaltato l'orientamento del TAR Lazio, dichiarando che la giurisdizione (e la competenza) in materia di graduatorie del personale docente, spetta al giudice amministrativo (e quindi al TAR) e non al Giudice del Lavoro.

Pertanto – comunica l'Avv. – tutti i ricorsi pendenti riguardanti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione mediante il PAS e TFA (e che erano stati esclusi dalle suddette graduatorie) dovranno essere definiti dal giudice Amministrativo (TAR). Altrettanto vale per i ricorrenti che erano stati depennati dalle graduatorie ad esaurimento per non aver presentato la domanda di aggiornamento. Anche per questa fattispecie, infatti, il Consiglio di Stato ha dichiarato che la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo.

Commento dell'avv. Walter Miceli che, per conto dell'Anief, sta patrocinando ricorsi per migliaia di docenti illegittimamente esclusi dalle graduatorie ad esaurimento.

Questa decisione del CdS conferma la corretta impostazione data dall'Anief in merito alla questione della giurisdizione del Giudice Amministrativo ogniqualvolta si contestino i criteri di formazione delle graduatorie. Del resto già le Sezioni Unite della Cassazione, con  ordinanza n. 27991/13 del 24 settembre 2013 , avevano chiarito che “ sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr. Corte cost. n. 41 del 2011 , che, adita con incidente di costituzionalità dal TAR Lazio nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie (quelle permanenti della scuola) ”. 

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza 1406/12, ha stabilito quanto segue: “ Oggetto del presente giudizio non è , infatti, la giusta collocazione nella graduatoria in base ai requisiti posseduti , ma la stessa regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria , regola che il decreto ministeriale impugnato in primo grado (n. 62 del 13 luglio 2011) conforma in un senso ritenuto lesivo dai dei ricorrenti.  Poiché tale decreto è, all'evidenza, espressione e frutto di valutazioni proprie della potestà regolatrice della pubblica amministrazione , e si connota quale atto di macro organizzazione , la cognizione circa la sua legittimità spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo”.

Sulla scorta di tali precedenti, Anief ritiene che, in materia di impugnazione dei decreti generali di aggiornamento delle graduatorie, la giurisdizione spetti al Giudice Amministrativo.

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