Esami di Stato: commissioni miste o solo interne? Forse da rivedere i compensi

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Intervistata da Skuola.net il Ministro Giannini conferma il "tutto fermo" per gli Esami di Stato 2015. Ma c'è ancora l'emendamento di Forza Italia

Intervistata da Skuola.net il Ministro Giannini conferma il "tutto fermo" per gli Esami di Stato 2015. Ma c'è ancora l'emendamento di Forza Italia

Nella Legge di Stabilità – prima versione – c'era un articolo che trasformava, tranne il Presidente, i commissari degli esami di Stato tutti in membri interni. Il rispamio era calcolato in 140milioni.

Durante i lavori alla Camera, Forza Italia ottiene l'approvazione di un emendamento che suggerisce da vicino l'utilizzo di docenti interni, seppure non lo indichi esplicitamente.

Dopo la conferenza sui risultati della consultazione de La Buona Scuola il Ministro – riferisce Skuola.net riferisce "Niente cambierà sulle commissione d'esame di stato 2015" rifacendosi quindi al pensiero di Renzi che era intervenuto a gamba tesa a difesa delle commissioni miste.

In ogni caso, a questo punto, lo spauracchio maggiore diventa la possibile variazione ai compensi. (al ribasso, naturalmente).

Nell'emendamento si legge infatti "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro lo stesso termine, saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano «La Buona Scuola». "

Vi proponiamo la versione integrale dell'emendamento

31. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando una coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimali della professione di docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per le definizione della composizione delle  commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro lo stesso termine, saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano «La Buona Scuola».

32. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 31, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano «La Buona scuola» di cui all'articolo 3 della presente legge.

33. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 31 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo

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