Congedo per assistenza: spetta ai genitori se il disabile non è coniugato o non convive con il coniuge

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Interpello del Ministero del Lavoro per congedo per assistenza disabili in situazione di gravità. Quando è possibile fruire del congedo da parte dei genitori in presenza di convivente del disabile.

Interpello del Ministero del Lavoro per congedo per assistenza disabili in situazione di gravità. Quando è possibile fruire del congedo da parte dei genitori in presenza di convivente del disabile.

L’ANCI chiede se sia possibile concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.

L’ordine di priorità per l’assistenza al disabile in situazione di gravità prevede, qualora non ci sia il coniuge convivente:

  • il padre o la madre anche adottivi
  • uno dei figli conviventi
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi

L’INPS, con circolare 41/2009 ha chiarito che i genitori naturali o adottivi o affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • il figlio – portatore di handicap – non sia coniugato o non conviva con il coniuge
  • il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo
  • il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodo di congedo in esame.

Nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, consente al coniuge non convivente di beneficiare del congedo anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio.

Interpello 23/2014 Ministero del lavoro

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