Concorso scuola docenti inizierà in alcune regioni senza commissari. Le nomine dopo prove scritte, dicono dagli USR. E’ legale?

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comunicato – Apprendiamo, sia dall’articolo pubblicato a questo link , sia informalmente da alcuni docenti che hanno telefonato agli USR, che non tutte le commissioni non sono state nominate ancora per assenza di candidature. Ciò comporterà che, per l’inizio delle attività concorsuali, non tutte le commissioni ci saranno: “saranno nominate per gli orali, solo successivamente agli scritti” (riportiamo testualmente quanto riferito telefonicamente da alcuni USR).

comunicato – Apprendiamo, sia dall’articolo pubblicato a questo link , sia informalmente da alcuni docenti che hanno telefonato agli USR, che non tutte le commissioni non sono state nominate ancora per assenza di candidature. Ciò comporterà che, per l’inizio delle attività concorsuali, non tutte le commissioni ci saranno: “saranno nominate per gli orali, solo successivamente agli scritti” (riportiamo testualmente quanto riferito telefonicamente da alcuni USR).

Ci fa piacere notare che ora alcuni USR stiano pubblicando gli elenchi – ma ovviamente ci pare pleonastico ricordare che gli elenchi dei commissari non costituiscano le commissioni – e che altri si stiano prodigando a pubblicare i decreti di nomina da parte degli USR, senza dei quali l’assenza delle commissioni persisterebbe.

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 dell’OM. n.97 del 23 febbraio 2016, documento a firma dello stesso Ministro Giannini a cui fa riferimento l’art. 5 del bando di concorso circa la costituzione delle commissioni:

1) I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) e sui siti degli USR. […]

3) Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli

USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti […] (ndr. le uniche commissioni pubblicate sono anche mancanti dei componenti supplenti)

4) All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.istruzione.it e sui siti degli USR competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all'USR.

Ciò indicato, rimandando alla lettera già pubblicata a questo indirizzo http://www.orizzontescuola.it/news/assenza-delle-commissioni-concorso-cattedra-invalidato-ai-sensi-dell-art7-comma-5-e-6-del-bando per le spiegazioni circa le violazioni che la situazione di assenza di nomina comporterebbe (ai sensi dell’art.7 comma 5 e 6 del bando e della legge 241/90) e aggiungendo la totale assenza di griglie di valutazione e di tutto quanto previsto dal D.P.R n.487 del 9 maggio 1994, ci appare lecito chiedere una presa di posizione e responsabilità da parte degli USR, del MIUR e del Ministro Giannini, visto che si sta evidentemente procedendo senza garanzie di trasparenza e legalità e in direzione contraria alla stessa legge.

Giova ricordare altresì che, se il buonsenso e le già citate norme non dovessero bastare, arriverebbe in aiuto anche la giurisprudenza: basterebbe citare la sentenza del TAR Puglia n. 01683/2012 – 16/10/2012 con cui si è annullata l’intera procedura concorsuale per assenza di un decreto di nomina delle commissioni. In particolare, in quell’occasione, il TAR ha accolto il motivo relativo alla mancanza di un formale provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, evidenziando che “la necessaria presenza di un provvedimento formale di nomina della Commissione esaminatrice non costituisce un vuoto formalismo, ma garanzia di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa nell’espletamento delle procedure di concorso”. Difatti, le operazioni di insediamento della commissione avvengono ex-ante la procedura concorsuale anche per garantire quanto disposto in primis dall’art.11 comma 1 del suddetto DPR n.487: “Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.”

Oppure, in riferimento all’assenza di griglia di valutazione, è bene richiamare alla memoria la recente sentenza Tar Campania-Napoli del 27 febbraio 2016 n.1087, che sancisce che nei concorsi pubblici è illegittima la valutazione numerica senza criteri prefissati, così come si evince bene dal seguente articolo de “Il sole 24 ore” http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2016-03-09/concorsi-pubblici-e-illegittima-valutazione-numerica-senza-criteri-predeterminati-122942.php?uuid=AB712mAB

Ricordiamo, inoltre, che la necessità che tutte le prove siano svolte contemporaneamente per la stessa CdC comporta la conseguenza che tutte le commissioni siano pronte per tutti gli USR distribuiti sul territorio nazionale, al fine di rendere la procedura concorsuale scevra da possibili ricorsi.

Suddetta assenza di commissioni determina, quindi, un atto illegittimo e arbitrario in contraddizione con la normativa vigente, con la giurisprudenza e con quanto espresso dal bando.

Ultimo punto non meno importante è quello della disparità di trattamento dei candidati che, in assenza di commissioni, sarebbe immotivata: infatti, se non si vuole ottemperare alla necessità – come prevista da bando e da normativa vigente – che la commissione si insedi ex ante l’inizio della procedura concorsuale con chiare griglie definite (ndr. per noi è assurdo si possa procedere così), per garantire trasparenza e legalità, oltre che l’identità tra commissione di vigilanza e commissione giudicatrice, appare grave la disparità di trattamento per la quale non si può sostenere la prova scritta (computer based, sic!) nella regione prescelta in presenza del solo comitato di vigilanza, senza gli oneri – sia economici, sia logistici, sia relativi al possibile andamento della prova stessa – dovuti ad uno spostamento fuori regione (ndr. poco importa forse se a pagarne le spese sono i soliti precari…).

Appare altresì evidente che il perpetrare da parte del MIUR nella direzione prescelta sia penalizzante per i precari candidati, i cui diritti vengono ulteriormente violati, e per i quali si teme si possa ulteriormente presentare la lunga trafila di ulteriori ricorsi che tale situazione certamente comporterà, per tutte queste criticità e per quelle ampiamente espresse anche in questo altro articolo http://www.orizzontescuola.it/news/concorso-scuola-docenti-28-aprile-prime-prove-scritte-non-esiste-risposta-esatta-mancano-grigli.

Se a questo aggiungiamo i ricorsi già pendenti (ndr. sarebbe stato più responsabile da parte del MIUR attenderne l’esito, visto che si saprà durante le procedure concorsuali) e l’annullamento dell’importanza del titolo abilitante ottenuto con sentenze come quella di Anief, il quadro della beffa è completo.

Da quanto fin qui esposto appare evidente la necessità di una presa di posizione e responsabilità da parte degli USR, del MIUR e del Ministro Giannini: si interroghino su tutte queste falle, annullino questo concorso e procedano finalmente ad intraprendere la via del buonsenso, scorrendo le graduatorie preesistenti che da subito avrebbero evitato tutto questo e che farebbero risparmiare allo Stato 300 milioni di euro.

Per il movimento spontaneo “In-Segnanti Uniti” – Prof. Ing. Alfredo Pudano – promotore e primo firmatario della petizione Stop Al Concorso Truffa in rappresentanza degli attuali 34273 firmatari.

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