Classi atipiche arriva l’ordinanza per salvaguardare A049

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red – L’ordinanza è de 4 luglio ma ne abbiamo avuto notizia soltanto ieri. La legge n. 133 del 2008, anzi la sua mancata applicazione, nel riordino delle classi di concorso, trasforma la A047 e 49 in classi atipiche

red – L’ordinanza è de 4 luglio ma ne abbiamo avuto notizia soltanto ieri. La legge n. 133 del 2008, anzi la sua mancata applicazione, nel riordino delle classi di concorso, trasforma la A047 e 49 in classi atipiche

Cosa è successo? E’ successo che in attesa dell’attuazione della Legge 133, il Ministero è intervenuto nella materia attraverso tutta una serie di circolari.

Gradualmente si è visto un avanzamento della classe di concorso A047 che ha inglobato gli insegnamenti nel triennio dei licei scientifici a discapito della A049. 

Ma le circolari in questione si scontrano con il Decreto Ministeriale 39 del 30 gennaio 1998 attualmente in vigore e che affronta l’ordinamento delle classi di concorso a cattedre (guardare le tabelle)

Orbene, ieri una ordinanza che ha dichiarato non valida la normativa sub secondaria di cui alla circolare n. 34 del 2014 accogliendo l’istanza cautelare, dato che le scelte ministeriali hanno ricadute sull’occupazione dei docenti della A049

La parte dell’ordinanza citata

Avuto riguardo ai precedenti specifici della sezione in materia di “classi atipiche” e di confluenza/corrispondenza tra classi di concorso e materie di insegnamento (TAR Lazio, sezione III bis, 3 febbraio 2014, n. 1305, 11 giugno 2014, n. 6212, 16 luglio 2013, n. 7070, 23 luglio 2012, n. 6802);
Rilevato che in presenza del chiaro disposto dell’art. 64, comma 4 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni in legge, 6 agosto 2008, n. 133 non è più consentito di ritenere quale valida giustificazione alla disposizione normativa sub secondaria di cui alla circolare n. 34 del 2014 la imminenza dell’avvio dell’a.s. 2014/2015, dal momento che tale giustificazione è stata adoperata da sei anni per ovviare al disposto normativo primario, come rilevato nei precedenti citati;
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall’art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l’accoglimento dell’istanza cautelare, dal momento che la confluenza di più classi di materia in una unica classe produce ricadute in termini di occupazione dei docenti abilitati in quella/e classe/i di materie che nel caso è la A049;
Ritenuto che le spese della fase cautelare seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo

Tutta l’ordinanza

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