CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14 contratto inutile? Ecco cosa prevede per gli ITP

Di Lalla
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inviato da piuscuola.net – Il 12/12/2013 è stato firmato il CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2013/13. Come si chiedono diversi osservatori a che cosa serve la sigla di questo contratto se le operazioni di utilizzazioni e assegnazione provvisorie sono già state concluse dai rispettivi uffici?

inviato da piuscuola.net – Il 12/12/2013 è stato firmato il CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l’a.s. 2013/13. Come si chiedono diversi osservatori a che cosa serve la sigla di questo contratto se le operazioni di utilizzazioni e assegnazione provvisorie sono già state concluse dai rispettivi uffici?

(vedi prot. n. AOODGPER 6894 del 4.7.2013 dal 10 al 20 luglio personale docente della scuola dell’infanzia e primaria; entro il 25 luglio personale docente della scuola di I e II grado; entro il 25 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica; entro il 12 agosto personale A.T.A.).

Domanda a parte ecco cosa prevede questo contratto in particolare per i docenti di laboratorio ITP (Insegnanti Tecnico Pratici)

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE
Art. 2 – Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Premesso che l’adeguamento dell’organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 3 del presente contratto e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a.s. 2013/2014 sono:

l) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98, ai quali si applica l’art. 14 comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012, e che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;

7. Gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, ovvero in altra area di sostegno, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.

8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l’assegnazione provvisoria e permanga la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.

9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell’ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:

a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;

b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;

c) in base a quanto disposto dall’art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012

d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

e) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro e per attività presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al D.P.C.M. 25.1.2008 e successive norme applicative, qualora ne facciano richiesta gli stessi ITS e vengano previste da specifici accordi regionali;

f) per l’attuazione di progetti autorizzati, anche in via sperimentale, e conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

Art. 5. Criteri di articolazione delle utilizzazioni

4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.

L’utilizzazione negli uffici tecnici degli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero, è effettuata, a domanda, prioritariamente nell’ambito dei docenti titolari della stessa scuola e, in subordine, nell’ambito dei docenti in esubero in ambito provinciale, tenendo conto del punteggio a loro attribuito.

Il contratto 

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