BES: anticipiamo la bozza della nuova circolare ministeriale. Ci vuole unanimità dei consigli di classe

Di Lalla
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red – Sulla base delle richieste pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentante dal personale docente e dai dirigenti scolastici il Miur fornisce con questa nuova circolare ulteriori chiarimenti per quanto concerne l’applicazione delle direttive sui BES. Si tratta ancora di una bozza.

red – Sulla base delle richieste pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentante dal personale docente e dai dirigenti scolastici il Miur fornisce con questa nuova circolare ulteriori chiarimenti per quanto concerne l’applicazione delle direttive sui BES. Si tratta ancora di una bozza.

Certificazioni di disabilità

Nulla è innovato dal punto di vista normativo per quanto concerne il riconoscimento della disabilità ai fini dell’integrazione scolastica. Le procedure di individuazione delle condizioni di disabilità grave e di disabilità lieve – con conseguente assegnazione delle risorse professionali per il sostegno – continuano ad essere disciplinate dalla legge 104/1992 (art. 3, commi 1 e 3) e dal DPCM 185/2006.

A) Piano Didattico Personalizzato – PDP.

Al riguardo si richiama l’attenzione sulla distinzione tra

  • ordinarie difficoltà di apprendimento
  • difficoltà permanenti
  • disturbi di apprendimento.

La Direttiva ha voluto anzitutto fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010.

Soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti siano unanimemente concordi nel valutare l’efficacia di ulteriori strumenti – in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio specificate – questo potrà indurre all’adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP.

E’ quindi facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, per i quali sia possibile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel PDP.

Alunni con cittadinanza non italiana

Essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP, soprattutto per alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina.

N.B. In ogni caso, tutte queste operazioni servono per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità dei percorsi, non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento.

b) Piano annuale per l’inclusività – PAI

Il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico ad integrazione del Piano dell’offerta formativa.

c) Modalità organizzative della scuola, riunioni organi di istituto, ivi incluso il Gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI), utilizzo del Fondo di istituto

Sono rimesse alla facoltà di autodeterminazione delle istituzioni scolastiche, nei limiti delle norme di legge.

Con riferimento al GLI, si anticipa che verranno organizzati specifici percorsi di formazione per i referenti di istituto, al fine di dare concreta attuazione alle indicazioni fornite nella Circolare n. 8/2013

d) attuazione dell’art. 50 della Legge 35/2012

Si ribadisce che il lavoro preliminare che verrà svolto in ambito territoriale, nella creazione di una rete di scuole-polo per l’inclusione, “risulta strategico anche per creare i presupposti per l’attuazione dell’art. 50 del DL 9.2.2012, n°5, così come modificato dalla Legge 4.4.2012, n° 35”.

e) vengono promossi percorsi di formazione-ricerca, sviluppando la ricerca-azione nelle scuole, anche in collaborazione con altri soggetti (Università, Associazioni, Enti di ricerca e di formazione, ecc.).

La bozza della circolare

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