Assunzioni fase A. Assegnazione sede provvisoria in provincia/regione, ma mobilità nazionale nel 2016/17. Contraddizioni della riforma

Di Lalla
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La fase A delle immissioni in ruolo può essere definita "infida", perchè se è vero che da un lato costituisce una sorta di prolungamento della fase 0 e rassicura i docenti con l'attribuzione della sede provvisoria nella propria provincia di inserimento in GaE o in una delle province della regione del concorso, dall'altro anche essa fa parte del piano straordinario di immissioni in ruolo.

La fase A delle immissioni in ruolo può essere definita "infida", perchè se è vero che da un lato costituisce una sorta di prolungamento della fase 0 e rassicura i docenti con l'attribuzione della sede provvisoria nella propria provincia di inserimento in GaE o in una delle province della regione del concorso, dall'altro anche essa fa parte del piano straordinario di immissioni in ruolo.

La fase A, ci dice il Ministero nel comunicato del 21 luglio, è la prima prevista dal Piano straordinario di assunzioni della Buona Scuola. In essa saranno attribuiti  i 10.849 posti vacanti e disponibili  e quelli residui della cosiddetta fase ‘zero'. Partecipano gli iscritti nelle Gae e gli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 (è straordinaria in quanto, in deroga al T.U., sono soppresse le graduatorie dei precedenti concorsi). Queste fasi si chiuderanno entro la  metà di agosto.

Essa è esclusa dalla domanda di assunzione da presentare on line tra il 28 luglio e il 14 agosto ore 14, in quanto l'assegnazione della sede avverrà nella propria provincia di iscrizione in GaE o nella regione del concorso.

Ma la sede assegnata sarà provvisoria. E la domanda di mobilità, per l'assegnazione della provincia definitiva di titolarità (non parliamo più di sede in quanto scatta il regime degli ambiti territoriali e le candidature al Dirigente Scolastico) dovrà essere presentata, a livello nazionale, secondo le procedure del comma 108 della legge 107 del 13 luglio 2015, cioè il piano straordinario di mobilità.

Questo perchè la fase A rientra nel piano straordinario (secondo quanto dice il Miur), e dunque ad essa non può essere applicato il comma 73 della legge 107/2015 " Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva."

La previsione del comma 73 può valere solo per la fase zero, in quanto la fase A è istituita in deroga all'art. 399 del T.U. poichè sopprime le graduatorie dei precedenti concorsi.

E dunque l'assegnazione nella propria provincia, per chi è assunto nell'a.s. 2015/16, nella fase A, potrebbe essere solo un "contentino passeggero", ossia non essere riconfermata l'anno successivo, quando la procedura di mobilità sarà nazionale per chi ha partecipato al piano straordinari di assunzioni.

Un particolare, questo della fase A, che ci sembra sia sfuggito ai più. Anche ai sindacati. Non concordiamo infatti con la FLC CGIL, che scrive " Per gli assunti nella fase "normale" e nella fase a) del piano straordinario, viene assegnata la titolarità nella provincia di assunzione e una sede provvisoria." La legge non dice infatti che gli assunti nella fase A del piano straordinario possano avere la titolarità nella provincia di assunzione, altrimenti viene meno proprio la "straordinarietà" della procedura.

Ci auguriamo che il Ministero chiarisca quella che è una evidente contraddizione del testo di legge (forse confezionato troppo in fretta). O la fase A è anch'essa normale (e il Ministero ha già dichiarato di no) o la fase A è straordinaria, e dunque in deroga all'art. 399 del T.U. seguirà le procedure della mobilità previste per le assunzioni del piano straordinario. In attesa di chiarimenti definitivi.

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