Assenze per gravi patologie. Cosa deve fare il personale scolastico e cosa il Dirigente

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Lalla – L’Ufficio Scolastico di Bari fornisce chiarimenti sulle assenze per gravi patologie previste dall’art. 17 comma 9 dell CCNL 2007.

Lalla – L’Ufficio Scolastico di Bari fornisce chiarimenti sulle assenze per gravi patologie previste dall’art. 17 comma 9 dell CCNL 2007.

La certificazione medica da presentare al Dirigente scolastico deve obbligatoriamente precisare:

– che si tratta di grave patologia;
– che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti;
– il numero dei giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti.

La circolare dell’Ufficio Scolastico di Bari

" L’art. 17, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29/11/2007, recita infatti espressamente: “ In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital anche quelli di assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.”.

Il riconoscimento della grave patologia richiede la sussistenza di due requisiti essenziali:
– che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da una struttura convenzionata;
– che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.

E’ necessario, dunque, che il dipendente fornisca la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la grave patologia.

La certificazione prodotta, oltre a contenere l’esplicito riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare, dovrà indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 dell’art.17 sono dunque:

a) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);

b) periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).

Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001.

La ratio della norma in esame è dunque dichiaratamente quella di sottrarre la tipologia di assenza per grave patologia dal computo dei giorni di assenza per malattia ai fini del periodo massimo di assenze retribuite (18 mesi).

In caso di richiesta di un ulteriore periodo, oltre i primi 18 mesi di assenza per malattia, l’Amministrazione è tenuta a richiedere la sottoposizione a visita di accertamento medico collegiale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza per malattia non retribuita (comma 2 e 3 dell’art. 17 C.C.N.L.), con il solo diritto alla conservazione del posto.

Superati i periodi di cui sopra l’Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 4 del precitato art. 17.

In considerazione della sensibilità dei dati trattati, tutta la documentazione afferente i casi in esame dovrà essere gestita secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e, comunque, il datore di lavoro dovrà essere messo in condizioni di conoscere la diagnosi ai fini dell’applicazione corretta della citata normativa (Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 e 8 del 2008 e 2 e 8 del 2010). "

Per quanto riguarda la certificazione, in merito era intervenuto anche l’USR Calabria affermando "nei casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio"

La circolare dell’Uffiicio Scolastico di Bari

La circolare dell’USR Calabria

L’approfondimento di Orizzonte Scuola

N. B. I chiarimenti dell’Ufficio Scolastico di Bari non sono condivisi dalle Organizzazioni sindacali provinciali – La nota

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri