Assegnazione provvisoria nel punteggio valgono solo esigenze di famiglia

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La valutazione del punteggio per le assegnazioni provvisorie viene effettuata considerando esclusivamente le esigenze di famiglia.

La valutazione del punteggio per le assegnazioni provvisorie viene effettuata considerando esclusivamente le esigenze di famiglia.

Come evidenziato nella tabella allegata all’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17 (Allegato 2 – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo), non vengono considerati, ai fini del punteggio spettante, il servizio maturato e i titoli posseduti dal docente.

Le uniche voci presenti nella succitata tabella sono, infatti, le seguenti:

1 – PUNTEGGIO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lettera A) dell’Allegato 2:

per ricongiungimento al coniuge o al convivente o per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità( art. 3.- comma 3 – legge 104/92), o ai genitori di età superiore ai 65 anni e ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità ( art. 3.- comma 3 – legge 104/92) affidati

Per scuole ubicate nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento spettano 6 punti

Ai fini della valutazione del punteggio di ricongiungimento familiare, che spetta nel comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento, è indispensabile che il familiare, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

In base a quanto viene stabilito nella nota 1 della tabella di valutazione, “la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.”

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. Tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Nel caso di familiare disabile verso il quale si chiede ricongiungimento, il punteggio nel comune di assistenza deve essere riconosciuto anche qualora la certificazione attestante la gravità dell’handicap dichiari il soggetto disabile “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3 – comma 3 – legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’assegnazione provvisoria

Per il ricongiungimento ai genitori il punteggio nel loro comune di residenza spetta se l’età è superiore ai 65 anni , con il chiarimento fornito dalla nota 3) della tabella di valutazione:

Il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).

Le condizioni citate sono le seguenti:

– genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura

– genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo

2 – PUNTEGGIO PER FIGLI MINORI

Lettera B) dell’Allegato 2:

per ogni figlio o affidato che non abbia compiuto 6 anni di età spettano 4 punti

Lettera C) dell’Allegato 2:

per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio o affidato maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro spettano 3 punti

Il punteggio spettante per i figli minori, risulta, quindi, differenziato in base all’età e a tal fine, per una corretta valutazione, è utile il chiarimento fornito dalla nota 4) della tabella di valutazione:

Il punteggio è attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria.

Nel caso di minori affidati, come chiarisce la nota 6), il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

3 – PUNTEGGIO PER ASSISTENZA FAMILIARE DISABILE (FIGLIO, CONIUGE O GENITORE)

Lettera D) dell’Allegato 2:

per la cura e l'assistenza dei figli o affidati minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

Per scuole ubicate nel comune dove è possibile prestare assistenza del familiare disabile spettano 6 punti

I casi in cui è prevista la valutazione del punteggio indicato alla lettera D) sono chiaramente esplicitati nella nota 5) della tabella di valutazione:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Come chiarisce la nota 1) della stessa tabella di valutazione, i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.

Capita spesso che venga fatta confusione tra punteggio di ricongiungimento familiare e punteggio per figli minori.

Molti docenti, infatti, ritengono di poter usufruire del punteggio per i figli minori solo se chiedono ricongiungimento verso di loro, nel loro comune di residenza.

Riteniamo importante evidenziare che si tratta di una interpretazione non corretta.

Per evitare errori nella compilazione della domanda di assegnazione provvisoria, per la quale abbiamo pubblicato una guida completa, OrizzonteScuola intende fornire un utile chiarimento ai docenti che manifestano dubbi in merito alla redazione.

Per usufruire del punteggio per figli minori non è necessario chiedere ricongiungimento verso di loro poiché il punteggio spettante viene valutato in ogni caso a prescindere dal familiare verso il quale si intende ricongiungersi e a prescindere dalle preferenze territoriali espresse.

Per il punteggio relativo ai figli minori, infatti, non è obbligatorio indicare nelle preferenze il loro comune di residenza in quanto il punteggio verrà valutato comunque per tutte le preferenze espresse nella domanda, quindi anche per altri comuni, diversi da quello della loro residenza.

Risultano differenti, invece, le condizioni per la valutazione del punteggio di ricongiungimento che spetta soltanto per scuole ubicate nel comune di ricongiungimento o, in assenza di istituzioni scolastiche richiedibili, nel comune viciniore.

Per scuole ubicate in comuni diversi da quello di ricongiungimento, quindi, il punteggio spettante non comprenderà i 6 punti per il comune e il docente che otterrà AP per altro comune (dopo aver espresso,comunque, preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento), se non ha figli minori, sarà soddisfatto nella richiesta di assegnazione provvisoria a punteggio zero.

Si ritiene utile sottolineare e chiarire che AP a punteggio zero non significa, quindi, AP senza i requisiti necessari e indispensabili per chiedere il movimento annuale.

Anche i docenti che ottengono assegnazione provvisoria a punteggio zero hanno, infatti, i requisiti per il ricongiungimento (in caso contrario la domanda non dovrebbe essere considerata valida dagli Uffici scolastici provinciali), ma ottengono AP in un comune dove il punteggio di ricongiungimento non spetta perché si tratta di comune diverso da quello di residenza del familiare verso il quale si chiede il ricongiungimento.

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