Aggiornamento GAE: annullato decreto che non consentiva iscrizione ai precari delle Ssis

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Con la sentenza del 18 agosto il Tar del Lazio ha annullato il decreto ministeriale numero 572 del 2013 con il quale non si consentiva ai precari iscritti all’ultimo anno delle Ssis che avevano congelato l’iscrizione per frequentare dottorati di ricerca, alle Gae.

Con la sentenza del 18 agosto il Tar del Lazio ha annullato il decreto ministeriale numero 572 del 2013 con il quale non si consentiva ai precari iscritti all’ultimo anno delle Ssis che avevano congelato l’iscrizione per frequentare dottorati di ricerca, alle Gae.

I protagonisti del caso sono una serie di insegnanti che erano iscritti all’anno accademico 2007/2008 per il IX ciclo delle Ssis ma, non avendo più potuto frequentare i corsi per la concomitanza di dottorati di ricerca avevano congelato la propria iscrizione. Caso ha voluto che l’anno successivo alle Ssis fosse posto fine dalla riforma Gelmini che aveva dato il via ai TFA. Il decreto del MIUR permetteva a tali docenti di poter frequentare i TFA anche in soprannumero

 




Il Tar Lazio con una sentenza del 18 agosto scorso ha annullato il Dm 572/2013 per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente nella parte in cui non ha consentito l’iscrizione alle Gae di quei docenti precari iscritti all’ultimo anno delle Ssis che avevano congelato l’iscrizione per frequentare dei dottorati di ricerca. Ma con il decreto ministeriale 572 del 2013 sono sorti i primi problemi.

Tale decreto, infatti, prevedeva che all’aggiornamento della Graduatoria ad esaurimento potevano prendere parte soltanto quei docenti inseriti con riserva nelle stesse alla data di pubblicazione delle Gae. Questa precisazione tagliava fuori dall’aggiornamento i docenti in questione iscritti al IX ciclo delle Ssis e stavano frequentando i TFA che li avrebbero portati entro poco all’abilitazione.

Proprio per questo motivi tali docenti presentavano ricorso al Tar per contestare l’irragionevole regolamento. Il Tar del Lazio ha dato ragione ai docenti sottolineando che c’è una mancanza di logica “nello stabilire un asse di continuità tra Ssis e Gae” quando si prende in considerazione che “la platea dei soggetti aventi pieno titolo all’iscrizione nella Gae, essa viene ristretta ai soli insegnati già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo della provenienza e dell’equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che, come i ricorrenti, pur ammessi alla Ssis, non hanno potuto frequentarla per concomitante frequenza di un dottorato di ricerca e che sono rimasti in permanenza in tale condizione di “congelamento” per la successiva mancata attivazione delle stesse scuole”

 

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