Mobilità scuola 2017, massimo 15 preferenze : quante minimo, quale ordine, titolarità, ambito o provincia? Le nostre FAQ

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Per il prossimo anno scolastico è ormai certo che le preferenze esprimibili per la mobilità, sia territoriale che professionale, potranno essere massimo 15, comprensive di sedi provinciali e interprovinciali.

Tra le preferenze esprimibili potranno essere indicate fino a 5 scuole specifiche di uno stesso ambito o anche di ambiti diversi e potranno essere chiesti interi ambiti e anche intere province.

Accanto a queste certezze vi sono ancora molti dubbi e perplessità da parte di numerosi docenti che inviano alla nostra redazione richieste di chiarimenti. Sono numerose, infatti, le incertezze dei docenti che chiedono delucidazioni onde evitare errori nella compilazione della domanda.

Veniamo incontro a queste richieste e la nostra redazione ritiene utile fornire i chiarimenti mediante una serie di FAQ esplicative che riassumono i quesiti pervenuti.

Sono costretto ad inserire il numero massimo di preferenze esprimibili?

No. Il numero di preferenze che può essere indicato viene stabilito dal docente che ha come unico vincolo quello di non superare le 15 richieste che sono il numero massimo consentito dalla normativa

Posso esprimere anche una sola preferenza?

Sì. La domanda di mobilità è valida anche con una sola preferenza su scuola oppure su ambito o sull’intera provincia.

Con quale ordine devo inserire le preferenze su scuola, su ambito o su provincia?

L’ordine con il quale devono essere inserite le preferenze viene deciso dal docente in base alle sue priorità. Sarà possibile, quindi, chiedere prima specifiche scuole (preferenze analitiche), poi ambiti e infine province (preferenze sintetiche), così come sarà possibile l’ordine inverso o comunque un ordine differente.

L’unica avvertenza riguarda le preferenze su scuole che appartengono ad un ambito richiesto dal docente. In questo caso la preferenza analitica su scuola deve essere indicata prima rispetto a quella su ambito perché, in caso contrario, inserendo prima l’ambito, il sistema non consentirà di esprimere preferenza successiva su una scuola dell’ambito in quanto già compresa nella preferenza già espressa su questo.

Lo stesso discorso vale nel caso di preferenza sintetica su provincia. Se il docente intende, quindi, chiedere oltre che tutta la provincia anche specifici ambiti di essa, dovrà prima inserire questi e in chiusura la preferenza sintetica sulla provincia.

Quale differenza c’è tra preferenza analitica e preferenza sintetica?

Come chiarito nel nostro articolo, con la preferenza analitica il docente chiede una specifica scuola o uno specifico ambito, mentre con la preferenza sintetica sulla provincia il docente chiede indistintamente tutti gli ambiti della provincia con tutte le scuole in essi comprese

Nell’assegnazione della sede ai docenti che ne hanno fatto richiesta, prevale la preferenza analitica o la preferenza sintetica?

L’assegnazione della sede è condizionata dall’ordine di valutazione delle domande che dipende, in assenza di precedenze, dal punteggio del docente.

Nel caso in cui il docente con punteggio maggiore esprime preferenza sintetica su provincia dove risulta solo una disponibilità, questa verrà assegnata a lui anche se un altro docente ha richiesto la sede disponibile con preferenza analitica, ma risulta avere un punteggio inferiore e conseguentemente la sua domanda sarà valutata successivamente. Solo in presenza di più disponibilità potrà essere soddisfatto nella richiesta anche il docente con punteggio inferiore, come chiarito nell’art.6 comma 5 dell’ipotesi di CCNI:

[…..] Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l’ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore,tuttavia mediante una indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile é assegnato al docente che l’ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile”

Come cambia la titolarità che può acquisire il docente in relazione alla tipologia di preferenze espresse nella domanda, sulla quale sarà soddisfatto?

Le preferenze espresse (scuola, ambito e/o provincia) saranno prese in esame nell’ordine con il quale il docente le ha inserite nella domanda.

Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia

Nella valutazione delle domande di mobilità prevale il punteggio o l’ordine con il quale sono state inserite le preferenze?

A parità di precedenze e condizioni l’ordine di valutazione delle domande è determinato dal punteggio.

Se esiste una disponibilità di cattedra nella scuola X e tale scuola è richiesta come prima preferenza dal docente Tizio e come ultima preferenza dal docente Caio, la sua assegnazione non è condizionata dall’ordine con il quale i due docenti l’hanno richiesta, ma dal punteggio dei singoli docenti.

La scuola X sarà, quindi, assegnata al docente con maggior punteggio tra i due che l’hanno richiesta, che potrà essere anche il docente Caio che ha inserito la scuola come ultima preferenza.

Avere inserito la scuola come prima preferenza, quindi, non può rappresentare per il docente una garanzia per ottenerla, “scavalcando” tutti gli altri docenti che hanno chiesto la scuola come preferenza successiva alla prima, se il suo punteggio risulta inferiore.

L’art.6 comma 2 dell’ipotesi di CCNI stabilisce infatti che “le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica

Nella domanda di mobilità posso esprimere preferenza per la sede di titolarità?

Questa possibilità dipende dalla tipologia di domanda.

E’ possibile esprimere preferenza per la sede di titolarità (scuola o ambito) solo nella domanda di passaggio di cattedra o nella domanda di trasferimento da sostegno a posto comune e viceversa, come abbiamo chiarito nel nostro articolo.

Non è possibile, invece, esprimere preferenza nella sede di titolarità nella domanda di trasferimento per la stessa tipologia di posto.

Quindi:

  • il docente titolare su scuola non potrà inserire tale scuola nelle preferenze, ma potrà chiedere l’ambito territoriale al quale la scuola appartiene e, se sarà soddisfatto nella richiesta, trasformerà la sua titolarità su scuola in titolarità su ambito e dovrà sottoporsi alla chiamata diretta per il conferimento dell’incarico triennale

  • il docente titolare su ambito non potrà inserire tale ambito nelle preferenze e non potrà chiedere trasferimento neanche nella scuola in cui è in servizio con incarico triennale, in sintonia con quanto stabilisce l’art.3 comma 2 dell’ipotesi di CCNI.

Nello stesso modo il docente titolare su ambito non potrà esprimere nella domanda di trasferimento preferenza sintetica nella provincia alla quale appartiene l’ambito di titolarità

Il docente che usufruisce della precedenza II (Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità) prevista nell’art.13 dell’ipotesi di CCNI, quali vincoli deve rispettare nell’ordine delle preferenze?

Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario.

Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V (Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità)

Il docente che usufruisce della precedenza III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative) prevista nell’art.13 dell’ipotesi di CCNI, quali vincoli deve rispettare nell’ordine delle preferenze?

Il personale docente disabile di cui all’art.21della legge n. 104/92, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e il personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, può usufruire della precedenza nelle procedure di trasferimento se vengono rispettate precise condizioni. Tale precedenza, infatti, opera all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.

Il personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore

Il docente che usufruisce della precedenza IV (Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) prevista nell’art.13 dell’ipotesi di CCNI, quali vincoli deve rispettare nell’ordine delle preferenze?

Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili

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