Immissione in ruolo su sostegno da concorso: no depennamento da posto comune. Miur perde e paga 3.500 euro

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La Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli ha emanato una pronuncia in tema di insegnamento di sostegno e depennamento, stabilendo che il docente immesso in ruolo su sostegno ha il diritto di partecipare, in base alla posizione in graduatoria, al ruolo su posto comune non solo nello stesso anno scolastico, ma anche nei successivi.

La vicenda riguarda una docente inserita nelle Graduatorie di merito del concorso 2012. Assunta in ruolo su posto di sostegno dal 1° settembre 2014, riceve la convocazione per il ruolo su posto comune l’anno successivo, il 28 luglio 2015, nella fase 0. In sede di convocazione scopre però di essere stata depennata dalle graduatorie di posto comune, in quanto già immessa in ruolo dagli elenchi di sostegno.

La docente ha vinto il ricorso, che le garantirà la cattedra di ruolo su posto comune, con le seguenti deduzioni.

Punto nodale della controversia è se il candidato utilmente collocato in graduatoria, dopo aver accettato la proposta di sostegno, possa successivamente accettare la proposta di assunzione su posto comune.

Le assunzioni del 2015 di fase 0 sono state condotte nel rispetto dell’art. 399 del T.U. della scuola, quindi al 50% dalla GaE e al 50% dalle GM del concorso 2012 e dalle graduatorie precedenti per le classi di concorso non bandite nel 2012.

In tema di immissioni in ruolo, le istruzioni operative riportano la seguente disposizione “L’accettazione o la rinuncia nel medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o di altra graduatoria..” Unica eccezione per i candidati vincolati alla nomina su sostegno, ma non era il caso della docente.

Da ciò si deduce la sostanziale autonomia tra posto di sostegno e posto comune, così che l’accettazione o la rinuncia al primo non preclude la possibilità del docente di ricoprire, in via definitiva il secondo, sulla base della propria posizione in graduatoria, ove quindi ha il diritto di permanere.

Nè – si legge nella sentenza – vi può essere differenza concettuale tra l’ipotesi in cui l’accettazione di proposta successiva riguardi lo stesso anno scolastico piuttosto che quello successivo, dal momento che ciò che rileva è che nell’un caso come nell’altro non ne consegua il depennamento dalla Graduatoria di merito del docente che abbia già accettato la prima nomina su posto di sostegno. Effetto che, precluso dalla stessa amministrazione nel medesimo anno scolastico, non v’è ragione perchè si produca invece per l’anno scolastico successivo, essendo unica ratio sottesa alla facoltà opzionale rimessa al docente che rimane inserito in graduatoria.

Il ricorso presentato dall’Avv. Lorenzo Maratea è stato pertanto accolto, la docente ha ottenuto la nuova immissione in ruolo (solo in fase 0, non potendo poi partecipare alla successiva fase A).

Il Miur è stato invece condannato a 3.500 euro di spese oltre spese di contributo unificato, spese generali IVA e CPA come per legge.

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