Graduatorie di istituto: nel modello B non compare la PEC, ma non è un errore

Di Lalla
WhatsApp
Telegram

Il modello B una volta compilato e inoltrato, compare in archivio nella propria pagina personale.

Alcuni docenti ci hanno segnalato la mancanza o la “scomparsa” dell’indirizzo PEC segnalato nel modello di domanda.

Ricordiamo che inserire l’indirizzo PEC nel modello di domanda presentato entro il 24 giugno non era obbligatorio. Il Miur lo ha specificato con una apposita FAQ

  1. D: Tra i dati di recapito occorre indicare anche l’indirizzo PEC?
    R: No, l’indicazione dell’indirizzo PEC è facoltativo. Occorre comunque indicare almeno un indirizzo di posta elettronica privato e/o istituzionale.

Chi lo ha comunque inserito, si aspettava però che l’indirizzo comparisse nel modello B.

Possiamo rassicurare questi docenti facendo riferimento ad un chiarimento fornito dal Miur nel 2014, in occasione del precedente aggiornamento delle graduatorie di istituto.

“L’indirizzo di Posta Certificata non compare, durante la compilazione del modello B, nella schermata Dati anagrafici. Esso però sarà visualizzabile dalle segreterie scolastiche nella fase di assegnazione delle supplenze, per gli aspiranti che ne sono in possesso.”

Questo significa che chi lo ha indicato nella domanda, dovrà fare riferimento all’indirizzo PEC per il controllo delle eventuali convocazioni per supplenze.

Il sistema di convocazione infatti agisce sull’indirizzo PEC. Se non lo trova, utilizza quella istituzionale o privata.

Non è necessario consultare giornalmente la casella di posta elettronica certificata, ma è sufficiente attivare l’inoltro delle e mail recapitate a questo indirizzo nella casella di posta utilizzata abitualmente.

Va anche detto che qualsiasi decisione assunta nei confronti della posta elettronica certificata (inserita /non inserita nel modello di domanda o nel modello B) non è assolutamente causa di esclusione dalla procedura.

La PEC in generale è più sicura e veloce rispetto alla posta privata, e per questo molto utile per procedimenti di certa rilevanza come la convocazione dei docenti per l’assegnazione di una supplenza. In ogni caso, come detto, il non aver inserito la PEC nel modello di domanda, non comporta alcuna penalizzazione.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri