Graduatoria interna d’istituto, individuazione soprannumerari: cosa fa il docente e cosa il dirigente

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Analizziamo brevemente e in modo schematico le operazioni che esegue il dirigente scolastico e ciò che interessa al docente (prima e dopo essere dichiarato perdente posto).

Analizziamo brevemente e in modo schematico le operazioni che esegue il dirigente scolastico e ciò che interessa al docente (prima e dopo essere dichiarato perdente posto).

Il dirigente scolastico provvede, entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.
Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e titoli).

Giova ricordare che tale operazione riguarda tutti i docenti a tempo indeterminato con esclusione dei docenti neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2015.

Questi ultimi, infatti, pur se con contratto a tempo indeterminato non hanno ancora una sede definitiva e quindi non possono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto e di conseguenza NON POSSONO essere dichiarati “perdenti posto”.
Devono invece essere inseriti in tali graduatorie i docenti che hanno ottenuto passaggio di cattedra o di ruolo al 1/9/2015 (l’attuale sede è già “definitiva”).

Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (CON ESCLUSIONE DELL’ANNO IN CORSO IN RIFERIMENTO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO E ALLA CONTINUITÀ NELLA SCUOLA).

Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII) dell’art. 13 – sistema delle precedenze – del TITOLO I del CCNI (CHE ANALIZZEREMO PIÙ AVANTI), debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità.

Ogni elemento valutabile (servizio, famiglia e titoli) deve essere documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria interna, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie interne suddette, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. I docenti
individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento (DA PRESENTARE CARTACEO). 

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento (MODALITÀ ONLINE), l'eventuale nuova domanda sostituisce INTEGRALMENTE quella precedente.

La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

L'insegnante individuato come perdente posto ha facoltà di partecipare anche ai trasferimenti a domanda. Ovviamente, in tal caso, il modulo domanda deve essere compilato integralmente.

Non si procede al trasferimento d'ufficio nei confronti degli insegnanti di cui sia stata accolta la domanda di trasferimento, anche se condizionata.

Il perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento d'ufficio. IN ENTRAMBI I CASI, ESSO PARTECIPA AL MOVIMENTO CON LE MODALITÀ ED IL PUNTEGGIO PREVISTI PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera a tutti gli effetti come trasferito d'ufficio. 

NOTA BENE
Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, PURCHÉ ESPRIMA, COMUNQUE, TRA LE PREFERENZE, ANCHE IL CODICE RELATIVO ALL'INTERO COMUNE DI TITOLARITÀ OPPURE RELATIVO AL DISTRETTO SUB COMUNALE DI TITOLARITÀ, PRIMA DEI CODICI RELATIVI AD ALTRI COMUNI OVVERO AD ALTRI DISTRETTI SUB COMUNALI (SIA DI SINGOLA SCUOLA, SIA SINTETICI).

In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a domanda. Il beneficio di cui al TITOLO I, art. 13 – sistema delle precedenze – punto II) viene riconosciuto ai docenti trasferiti nell'ultimo ottennio in quanto soprannumerari a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato alcuna domanda.

DOCENTI ATTUALMENTE SULLA DOS CHE CHIEDONO CONFERMA NELL’ATTUALE SCUOLA DI UTILIZZO

I docenti DOS stanno comunicando alla scuola in cui sono attualmente in utilizzazione la volontà o meno di voler essere confermati titolari nella scuola medesima per l’anno scolastico 2016/17.

L’eventuale conferma diventerà definitiva solo con il nuovo organico, quindi è anche possibile che non tutti i docenti della scuola X che chiederanno conferma potranno essere riconfermati nella scuola.

In questi casi quale punteggio deve essere preso in considerazione per determinare la graduatoria di tali docenti?
Il punteggio è quello delle graduatorie interne di istituto che si utilizza per tutti gli altri docenti.

Giova infatti ricordare che la cosiddetta “DOS” come la conoscevamo fino allo scorso anno non esiterà più, ci riferiamo quindi al punteggio che si attribuiva loro (così come si faceva per i DOP) dagli Uffici scolastici (senza considerare per esempio tra le esigenze di famiglia il ricongiungimento al coniuge). Pertanto si dovranno prendere in considerazione tutte le tabelle allegate al CCNI compresi eventuali diritti di precedenza.

Tali docenti, quindi, dovranno essere graduati come tutti gli altri docenti e quindi la tabella di riferimento è quella allegata al CCNI che si utilizza per i trasferimenti d’ufficio (per l’individuazione dei “perdenti posto”) compresa quindi anche la tabella delle esigenze di famiglia ed eventuali precedenze.

Tale punteggio serve quindi a formulare una graduatoria interna tra tutti i docenti che chiederanno conferma nella stessa scuola (è ovvio invece che per chi non chiede la conferma o comunque per chi vorrà comunque produrre domanda di trasferimento, il punteggio in questo caso sarà per tutti quello dei trasferimenti a domanda).

A tal proposito si ricorda che anche per i DOS il punteggio pre ruolo è calcolato per i primi 4 anni per intero (3 pp. per ogni anno), mentre per i successivi per i 2/3.

Inoltre, gli anni di pre ruolo svolti sul sostegno in possesso del titolo di specializzazione devono essere raddoppiati così come ovviamente gli anni di ruolo nel sostegno.

Vademecum

Tabella valutazione titoli con note

Scheda individuazione soprannumerari secondaria secondo grado

Scheda individuazione soprannumerari secondaria primo grado

Scheda individuazione soprannumerari primaria

Scheda individuazione soprannumerari infanzia

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