Docenti ancora in esubero nazionale dopo la mobilità: in quale provincia lavoreranno il prossimo anno scolastico

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Utilizzazioni 2017/2018: i docenti in esubero nazionale non possono richiedere utilizzazione interprovinciale. Chiarimenti per docenti e Uffici scolastici territoriali.

I docenti che al termine della mobilità non hanno ottenuto un ambito o una scuola di titolarità rimarranno ancora una volta “appoggiati” alla provincia di immissione in ruolo senza però poter richiedere l’utilizzazione interprovinciale per il 2017/18. Di seguito il chiarimento.

I docenti in questione, ricordiamo, sono coloro che essendo in esubero nazionale per il 2016/17 hanno partecipato alla recente mobilità tra province diverse.

Nel caso in cui non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse sono stati trasferiti d’ufficio, dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda, e assegnati, in ordine di viciniorietà partendo dalla prima preferenza espressa, ad un ambito a livello nazionale.

Alcuni di questi non hanno però trovato ancora nessuna collocazione in nessuno degli ambiti a livello nazionale, e sono rimasti ancora una volta nella provincia di assunzione.

Dal momento che la loro situazione è quello dell’ “esubero”, ci chiedono se possono inoltrare domanda di utilizzazione interprovinciale.

È utile precisare che l’art. 2 comma 5 del CCNI sulle assegnazioni e utilizzi dispone che “Al fine di assicurare un corretto avvio dell’anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell’esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda per provincia diversa da quella di titolarità esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza”.

L’unico caso di utilizzazione interprovinciale è quindi quello sopra citato, tenendo ben presente che il comma fa preciso riferimento alla “provincia di titolarità” e poi alla “provincia di appartenenza”.

Pertanto, i docenti che per il secondo anno consecutivo risultano ancora “esuberi nazionali”, che non hanno quindi una provincia di titolarità, non potranno rientrare nel comma 5 perché non hanno ancora appunto una titolarità ma sono solo rimasti nella provincia di assunzione perché non hanno trovato alcun posto a livello nazionale.

Come verranno quindi trattati?

L’art 2 comma 5 precisa che:
“Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art 1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art 2 comma 3 del CCNI dell’11 aprile 2017 e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2017/18, ad una scuola al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero”.

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