Contenziosi scrutini ed esami, quali procedure seguire in caso di ricorso al TAR o di reclamo alla scuola

WhatsApp
Telegram

L’USR Umbria è intervenuto, con una specifica nota, sui ricorsi riguardanti gli esiti di scrutini ed esami, ricordando gli organi a cui vanno presentati i ricorsi, e sui reclami relativi a vizi procedurali nella gestione delle valutazioni degli alunni.

RICORSI

Quanto ai ricorsi, l’USR ha ribadito che i provvedimenti degli organi collegiali della scuola e delle commissioni d’esame, relativi alle valutazioni degli alunni, sono atti definitivi e come tali impugnabili innanzi al:

TAR entro i 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo delle Scuole dei risultati degli scrutini e degli esami;

al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

Adempimenti della scuola in caso di ricorso al TAR

In caso  di ricorso al TAR , si avrà cura di inviare all’organo di patrocinio (Avvocatura dello Stato) la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica):
1) i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
2) le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
3) i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
4) gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
5) le comunicazioni alla famiglia;
6) la c.d. “ratifica” finale;
7) (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;
8) (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;
9) (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale;10) ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione.

Il dirigente (o il presidente di commissione), inoltre, deve redigere una relazione contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.

RECLAMI

In caso di reclami, relativi a vizi procedurali nella gestione delle valutazioni degli alunni, si deve seguire l’iter di seguito descritto.

Parte interessata

La parte interessata presenta reclamo avverso le procedure di scrutinio e di esame alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento, ossia il dirigente scolastico.

Qualora la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse, è compito delle segreterie  consentire l’accesso, previo accoglimento dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Se si tratta di atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire informalmente.

Scuola

Il Dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, deve valutare una delle seguenti alternative:
– nel caso di fondatezza manifesta delle ragioni ivi richiamate accoglierlo o rigettarlo (con motivazione);
– nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente, procedere alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni) e proporre, a conclusione dell’istruttoria, eventuali modifiche da apportare per esempio all’organo collegiale che ha formulato il giudizio a sanare eventuali anomalie riscontrate. In alternativa disporre per l’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri di fondatezza del reclamo);
– in casi particolari si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto possibile nell’ambito delle attribuzioni di cui agli art 8 e 9 del DPR 11/2/2014 n 98.

La procedura, di cui sopra, è la stessa anche nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato. Nel caso si rendesse necessaria la riconvocazione della commissione di esame (fenomeno peraltro molto raro), la richiesta deve essere inoltrata richiesta direttamente all’USR competente, sempre dopo aver effettuato l’istruttoria come sopra indicata e con nota motivata.

 

nota USR

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri