Una circolare MIUR chiarisce la completa gratuità dei contributi scolastici richiesti dalle scuole

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Red – Una circolare diffusa dal ministero dell’Istruzione e della ricerca (Miur) dopo le numerose polemiche sul problema del contributo volontario, chiarisce in maniera netta che il contributo nelle scuole è volontario e non può essere in alcun modo imposto. 

Red – Una circolare diffusa dal ministero dell’Istruzione e della ricerca (Miur) dopo le numerose polemiche sul problema del contributo volontario, chiarisce in maniera netta che il contributo nelle scuole è volontario e non può essere in alcun modo imposto. 

Nella circolare si ricorda "il principio dell’ obbligatorietá e gratuitá dell’istruzione che, previsto dall’ articolo 34 della Costituzione, è stato esteso dall’attuale normativa fino a ricomprendere i primi 3 anni dell’istruzione secondaria superiore. In tutte le istituzioni scolastiche statali pertanto – chiarisce il capo dipartimento del Miur – la frequenza della scuola dell’obbligo non può che essere gratuita mentre per le sole classi 4 e 5 della scuola secondaria di secondo grado, fatti salvi i casi di esonero, essa è subordinata esclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali.
 
Nessuna ulteriore capacitá impositiva viene riconosciuta dall’ordinamento a favore delle istituzioni scolastiche…qualunque somma, ulteriore alle tasse erariali e a quanto strettamente necessario per il rimborso delle spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie, può quindi essere richiesta soltanto quale contribuzione volontaria…tale impianto ovviamente non può essere messo in discussione in nome dell’autorita scolastica".
 
"Detto quanto detto – conclude la lunga circolare – appare quindi evidente  che subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo non solo è illegittimo ma si configura, per i soggetti che sono responsabili della gestione, come una grave violazione dei propri doveri d’ufficio… si ricorda infine che qualunque discriminazione ingiustificata a danno degli studenti derivante dal rifiuto di versamento del contributo, risulterebbe del tutto illegittima e gravemente lesiva del diritto allo studio".
 
circolare

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