Assunzioni Buona Scuola del 2015: docente depennata da GaE ottiene ruolo nella provincia richiesta, Miur paga spese di lite

WhatsApp
Telegram

Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 329/2017 pubblicata il 12 settembre ha infatti accertato e dichiarato la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo prevista dalla Legge 107/2015, nonché il diritto alla convocazione per l’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016.

Accertando inoltre il diritto della ricorrente ad essere  utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015, presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata.

A presentare il ricorso, patrocinato dall’avvocato del Foro di Lamezia Terme Rosario Piccioni , una docente che aveva già ottenuto il diritto ad essere inserita nelle GAE, alla quale , tuttavia, era stato  impedito di presentare domanda di partecipazione, attraverso il sistema telematico POLIS – Istanze on line. La docente dunque è rimasta per oltre due anni in una situazione di precariato ed è stata costretta a lavorare con contratti a chiamata per brevi periodi: con la prospettiva dunque di rimanere definitivamente nel limbo del precariato e di essere superata da numerose docenti frattanto assunte.

Il Giudice ha invece accertato che “la ricorrente avrebbe avuto diritto a partecipare al piano di assunzione straordinario previsto dalla Legge 107/15”. E’ stato altresì evidenziato che la ricorrente ” è utilmente collocata in graduatoria per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nell’ambito della fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015, in via principale nell’ambito della provincia di Milano o in subordine di Bergamo o in ulteriore subordine di Brescia o in ulteriore subordine presso le sedi indicate in ordine progressivo di preferenza nella domanda cartacea presentata.

Per l’effetto “il MIUR va condannato a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della ricorrente a essere individuata quale destinataria di proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso Scuola Primaria, in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell’anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano varato con la legge 107/2015, con decorrenza dall’1.9.2015”.

Infine il Tribunale ha perentoriamente affermato che ” La rimproverata condotta amministrativa concreta la violazione dei principi di imparzialità e buona andamento della P.A. (art.97 Cost.), nonchè, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, va rilevata la violazione dell’art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto la mancata partecipazione alle operazioni da parte della ricorrente ha favorito altri concorrenti aventi punteggio inferiore ad essa”.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri