Assegnazione provvisoria solo a chi ha superato anno di prova. Errore della Fedeli o modifica regole? Chi può presentare domanda

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Hanno suscitato perplessità tra i docenti interessati le parole pronunciate dal Ministro Fedeli durante la seconda parte dell’audizione sulle linee programmatiche del Ministero, sulle assegnazioni provvisorie.

Chiaro il discorso sul ritorno alla normalità nell’a.s. 2017/2018, dopo la deroga realizzata nel 2016/17, che ha consentito anche ai neoimmessi in ruolo di presentare domanda. Verrà dunque rispettato il vincolo che non permette di presentare la domanda prima dei tre anni dall’immissione in ruolo. A meno che non si faccia parte delle categorie escluse dal vincolo.

E tuttavia, pur parlando di un ritorno alla normativa vigente il Ministro ha aggiunto “e che abbiano superato periodo di prova”

La frase completa “Circa l’assegnazione provvisoria, dopo quella straordinaria voluta dalla legge per l’anno 2016/2017, si torna nell’anno scolastico 2017/2018 alle regole di sempre, per cui sarà riservata ai docenti che ne abbiano particolare necessità per la loro situazione personale e familiare e che abbiano superato il periodo di prova

In realtà la normativa – ossia i contratti finorma firmati – prevedono il requisito di superamento del periodo di prova esclusivamente per chi richiede assegnazione provvisoria (in possesso di abilitazione) per altre classi di concorso in aggiunta alla propria.

Le riflessioni da fare sono molteplici: si è trattato di un lapsus, di una conoscenza parziale della normativa da parte del Ministro? Il Ministero anticipa in questa maniera l’intenzione di modificare le regole? Regole che lo ricordiamo dovranno passare il vaglio della contrattazione con i sindacati.

Se così fosse, un’altra fetta di docenti sarebbe esclusa dalla possibilità di presentare domanda per l’a.s. 2017/18, ossia coloro che per ragioni personali hanno rimandato l’anno di prova.

Attendiamo gli esiti della contrattazione, il luogo deputato a discutere di queste problematiche.

Segnaliamo quelli che sono attualmente i requisiti per richiedere l’assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale

L’assegnazione provvisoria per provincia diversa da quella di titolarità può essere richiesta da

  • non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
  • portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
  • portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;
  • coniugi o genitori di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • figli unici di soggetto disabile in situazione di gravità;
  • docenti unici parenti o affini entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni o che non vi siano o che siano anch’essi affetti da patologie invalidanti);
  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole di età non superiore a sei  anni;
  • docenti di coniuge di militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;
  • docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli Enti pubblici.

Tutti i soggetti sopra menzionati superano il blocco dei 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; viene inoltre riconosciuta loro la precedenza .

  • lavoratrici madri o lavoratori padri con prole che abbia tre anni e non più di 12 anni: superano il blocco dei 3 anni per l’assegnazione in altra provincia; ma in questo caso non viene riconosciuta alcuna precedenza.

Utilizzazione e assegnazione provvisoria, Fedeli: non ci sarà più deroga a vincolo triennale, spostamenti solo a chi ha necessità. Dal prossimo anno mobilità ordinaria

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