Aran: contrattazione integrativa solo con sindacati firmatari CCNL 2006-09. Permessi ai rappresentativi 2013-15

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L’Aran ha fornito dei chiarimenti in merito alle organizzazioni sindacali che possono essere ammesse alla contrattazione integrativa e alla ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti.

Sono ammesse alla contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del vigente CCNL relativo al quadriennio normativo – I biennio economico. A tali sindacati, si aggiungono, qualora diversi, quelli che hanno sottoscritto il CCNL relativo al II biennio economico. In sostanza, sino al prossimo rinnovo del Contratto, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il Contratto relativo al quadriennio 2006-2009 e a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.

Per quanto riguarda, invece, la ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, l’Aran ricorda che sono tuttora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014.  Il monte ore suddetto, dunque, va ripartito tra le OO.SS. rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.

In conclusione, conclude l’Agenzia, solo all’entrata in vigore del nuovo CCNQ i soggetti rappresentativi nel triennio 2016 – 2018 potranno fruire, nei modi e limiti definiti nel contratto, delle prerogative sindacali citate.

Questo quanto scritto dall’Aran:

1. Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa

Con riguardo alle organizzazioni sindacali che occorre convocare per la contrattazione integrativa, si evidenzia che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti e delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato Direttivo dell’Aran n. 15/2009, ai tavoli della contrattazione integrativa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo – I biennio economico. Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest’ultimo contratto, qualora differenti. Conseguentemente, nelle more della sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 nonché a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.

2. Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione

Per quanto attiene, invece, al calcolo del monte ore, si rappresenta che, al momento, per i comparti e le aree di contrattazione sono ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014. Tali contratti, prevedono che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale” (cfr. art. 9, comma 4 del CCNQ 17/10/2013 e art. 10, comma 4 del CCNQ 5/5/2014)

Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi contratti di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, le cui trattative sono state avviate, il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.

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