Ricostruzione carriera: i tempi per avere arretrati e aumento stipendio, se spettano

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Chi ha presentato domanda di ricostruzione carriera entro il 31 dicembre 2016, ci chiede quali siano i tempi entro i quali potranno ricevere il provvedimento utile per vedere modificata la propria fascia stipendiale, percepire gli arretrati se spettanti o capire quando si accederà alla fascia successiva.

E’ stata la legge 107 a inserire la norma che dispone che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.

Essa prevede altresì che le istanze presentate entro il 31 dicembre di ogni anno saranno soggette, entro il successivo 28 febbraio, a comunicazione da parte del ministero dell’Istruzione a quello dell’Economia con la previsione dei costi della ricostruzione stessa.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta si dovrà provvedere all’adozione del provvedimento questo per venire incontro all’esigenza del personale neo immesso di percepire uno stipendio che tenga conto anche del servizio prestato come incaricato nel corso del quale la retribuzione è sempre stata quella iniziale.

la ricostruzione di carriera è necessaria per inquadrare il docente nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio e da cui deriva un aumento della retribuzione.

Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-2
  2. 3-8
  3. 9-14
  4. 15-20
  5. 21-27
  6. 28-34
  7. 35

Per i docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-8
  2. 9-14
  3. 15-20
  4. 21-27
  5. 28-34
  6. 35

In quest’ultimo caso, manca la fascia stipendiale 0-2, per cui i docenti assunti dal primo settembre 2011 maturano la seconda fascia stipendiale al nono anno e non al terzo come i docenti assunti prima della suddetta data.

Tale modifica è stata introdotta in seguito ad un accordo stipulato presso l’ARAN il 19/11/2011.

ANNI NON RICONOSCIUTI A SEGUITO DI INTERVENTI NORMATIVI

Nel corso di questi ultimi anni, vi sono stati alcuni interventi normativi, che hanno vietato di considerare validi ai fini della progressione economica gli anni 2010, 2011, 2012 e, infine, il 2013.

È stata la legge n. 122/2010 a bloccare la progressione di carriera del personale scolastico per gli anni suddetti. Successivamente, altri interventi legislativi sono intervenuti a sanare la situazione creatasi.

Nel 2011, il decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della progressione economica.

Il seguente accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011.

Il D.P.R. n. 22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.

L’accordo, infine, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini economici, nell’anno 2012.

L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica.

La consulenza di OrizzonteScuola

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