Obbligo vaccini, procedura semplificata dall’anno scolastico 2019/20. Ecco quale

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Il decreto sull’obbligatorietà dei vaccini è ormai legge, con l’approvazione definitiva da parte della camera dei Deputati.

Vaccini, il decreto è legge. Le principali novità

Tra le novità del decreto, ne ricordiamo una introdotta nel passaggio al Senato e che entrerà in vigore dall’anno scolastico 2019-20.

Sintetizziamo di seguito i passaggi previsti dalla predetta procedura:

  • i dirigenti scolastici, entro il 10 marzo, trasmettono alle aziende sanitarie locali l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati per l’anno scolastico successivo (in fase di prima applicazioni, pertanto, la procedura riguarderà le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021);
  • le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi, con l’indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione;
  • i dirigenti scolastici invitano, nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente;
  • i dirigenti scolastici, dopo l’invito suddetto, trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione pervenuta o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito, per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni;

La procedura sopra descritta si conclude con la conferma che il mancano adempimento, relativo alle vaccinazioni prescritte, determina:

  1. la decadenza dall’iscrizione per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia;
  2. il pagamento della sanzione prevista (da 100 a 500 euro) per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale.

Per gli alunni, dunque, delle scuole primarie, secondarie e dei centri di formazione professionale, la mancata vaccinazione non determina la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.

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