Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico

Di
WhatsApp
Telegram

red – Lo prevede l’articolo 7 del Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In GU n. 245 del 19-10-2012 (Suppl. Ordinario n.194), in vigore dal 20/10/2012. Novità anche per maternità e paternità

red – Lo prevede l’articolo 7 del Decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. In GU n. 245 del 19-10-2012 (Suppl. Ordinario n.194), in vigore dal 20/10/2012. Novità anche per maternità e paternità

 Articolo 7

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 47 è sostituito dai seguenti: «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all’Istituto nazionale della previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalita’, al datore di lavoro interessato. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita’ alle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 3.»;

b) il comma 1 dell’articolo 51 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il lavoratore comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47, le generalità del genitore che usufruira’ del congedo medesimo.»

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Corso online per il superamento della prova scritta e orale: promozione Eurosofia a soli 70€