Supplenze ATA: quando il posto non è previsto dal MIUR, non è vacante

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 Con la sentenza 17892 del 10 settembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso del MIUR in relazione alla sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che aveva accolto la domanda del ricorrente.

 Con la sentenza 17892 del 10 settembre 2015, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso del MIUR in relazione alla sentenza della Corte di Appello de L’Aquila che aveva accolto la domanda del ricorrente.

La domanda era volta ad accertare che il posto che il ricorrente ricopriva dal 14 maggio al 30 giugno 2002, come collaboratore scolastico presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione era un posto vacante disponibile e che tale posto andava coperto con una supplenza annuale. Una volta accertato questo la Corte di Appello ha condannato il Miur al pagamento delle mensilità di giugno e luglio 2002, oltre al Tfr.

Non  esistendo ancora una distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, i posti andavano distinti come vacante e disponibile o meno, la corte ha accertato che il posto era vacante e disponibile confermando l’accoglimento della domanda.




Il Miur a questo punto ricorre presso la Corte di Cassazione denunciando la violazione della legge 124/1999 sottolineando che vacante è soltanto il posto incluso nell’organico di diritto, ovvero il posto diventa vacante quando viene meno il suo titolare per quiescenza o altra causa, mentre tutte le altre ipotesi non determinano vacanza e legittimano soltanto supplenze temporanee.

La Corte di Cassazione sottolinea che, come stabilito dalla Corte d’Appello, il posto ricoperto dal ricorrente risultava istituito nell’organico di fatto ed era privo di titolare e “l'organico di fatto e' quello che si forma all'interno dell'Istituto scolastico all'inizio dell'anno scolastico e a seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta, mentre l'organico di diritto e' costituito dall'insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il Ministero assegna ad un determinato Istituto scolastico in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso quell'istituto. La Legge n. 124 del 1999, articolo 4, che disciplina le "supplenze", ai primi tre commi testualmente dispone:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee". Lo stesso articolo 4, al comma 11, stabilisce, poi, che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).” si legge nella sentenza.

Proprio per i comma 1 e 2 la corte ritiene che il termine vacante implica che quei posti debbano essere previsti nella pianta organica dal Ministero, mentre il posto ricoperto dal ricorrente non era vacante ma solo disponibile poiché di fatto previsto nella pianta organica disposta dal Ministero ma dovuto ad una carenza della popolazione scolastica iscritta. Proprio per questo la Suprema Corte stabilisce che il posto sia stato coperto nel modo giusto, ovvero con una supplenza temporanea perché il posto attribuito non era previsto nella pianta organica del MIUR. Per questo motivo viene accolto il ricorso del Ministero e la domanda del ricorrente respinta.

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