La mobilità territoriale prevale su quella professionale in caso di doppia domanda

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Il caso prende le mosse da un assistente tecnico che aveva provveduto ad inoltrare domanda di mobilità territoriale ai sensi del punto 2 art. 4 CCNI e domanda di mobilità professionale ai sensi del punto 3 art 4.

Il caso prende le mosse da un assistente tecnico che aveva provveduto ad inoltrare domanda di mobilità territoriale ai sensi del punto 2 art. 4 CCNI e domanda di mobilità professionale ai sensi del punto 3 art 4.

Il dipendente otteneva sia il trasferimento territoriale sia il passaggio di ruolo, tuttavia decideva di rinunciare alla mobilità professionale preferendo rimanere nel proprio profilo ma in altro comune.

L’amministrazione si opponeva adducendo che l’art 21 OM n° 9 sulla mobilità precludeva la mobilità territoriale una volta conseguito il passaggio di ruolo.

Con ricorso dell’avv. Emiliano Caliolo, per la Uil Scuola di Brindisi, il dipendente affermava che ai sensi degli art 565 TU e 45 Dlgs 29/93 il legislatore aveva demandato la disciplina della mobilità professionale alla
contrattazione collettiva e doveva pertanto dichiarasi la prevalenza del Contratto Collettivo sull’Ordinanza Ministeriale.

Il Giudice del lavoro di Brindisi con sentenza del 4.12.2014 accoglieva il ricorso e disapplicando l’art. 21 OM n°9 per contrasto tra fonti del diritto ordinava all’amministrazione di dar luogo alla mobilità territoriale. Tutte le guide

Trasferimenti



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