Mobilità scuola docenti, la domanda di trasferimento può essere revocata dopo i termini presentazione

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I docenti che hanno presentato domanda di mobilità nella fase provinciale nei termini stabiliti dall’OM 241/2016 (dal 11 al 23 aprile) e i docenti che presenteranno domanda nella fase interprovinciale nei termini che decorrono dal 9 maggio con scadenza 30 maggio, avranno, in base alla normativa, la possibilità di revocare la domanda inviata, oltre i termini di scadenza per la sua presentazione.

I docenti che hanno presentato domanda di mobilità nella fase provinciale nei termini stabiliti dall’OM 241/2016 (dal 11 al 23 aprile) e i docenti che presenteranno domanda nella fase interprovinciale nei termini che decorrono dal 9 maggio con scadenza 30 maggio, avranno, in base alla normativa, la possibilità di revocare la domanda inviata, oltre i termini di scadenza per la sua presentazione.

Si ritiene doveroso fornire questo chiarimento ai molti docenti che pongono il seguente quesito alla redazione di OrizzonteScuola:

In caso di ripensamento, potrò annullare la domanda di trasferimento presentata ?

La risposta alla domanda è, quindi, sicuramente affermativa, in quanto questa possibilità è esplicitamente prevista dall’ordinanza ministeriale nell’art.5 comma 2 dove si stabilisce quanto segue:

E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili

Quindi per poter usufruire di questa opportunità, i docenti interessati devono rispettare precise scadenze, pena la nullità della richiesta. In base alla normativa citata, infatti, le domande di revoca dovranno essere inviate non oltre il decimo giorno prima della data prevista per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

E’ utile precisare che il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili, è differenziato per le diverse fasi della mobilità e, come indicato nell’art.2 comma 5, risulta il seguente:

Fase A

-scuola dell 'infanzia: 30 aprile

-scuola primaria: 12 maggio

-scuola secondaria di I grado: 25 maggio

-scuola secondaria di II grado: 8 giugno

Fase B –C e D

– Il termine è lo stesso per tutti gli ordini e gradi di istruzione ed è stabilito nel 24 giugno

Le date entro cui sarà possibile presentare richiesta di revoca, saranno, conseguentemente, le seguenti:

Fase A

-scuola dell 'infanzia: 20 aprile

-scuola primaria: 2 maggio

-scuola secondaria di I grado: 15 maggio

-scuola secondaria di II grado: 29 maggio

Fase B –C e D

– Il termine è lo stesso per tutti gli ordini e gradi di istruzione e corrisponde al 14 giugno

Sarà possibile presentare richiesta di revoca oltre i termini previsti dalla normativa?

Questa possibilità esiste in particolari situazioni valutabili come “eccezionali”. In base all’art.5 comma 3, infatti, viene stabilito che “Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei

posti disponibili”

E’ utili chiarire che nella nota esplicativa dell’OM, in riferimento alla data di scadenza per la presentazione della domanda di revoca si sottolinea che “ fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente

Il docente che presenta più domande di mobilità (trasferimento e passaggio), potrà revocarne solo una o sarà costretto a revocarle tutte?

In questa situazione il docente potrà scegliere liberamente quale delle domande vuole revocare e non sarà costretto a chiedere l’annullamento di tutte le domande presentate. Per esercitare questa opzione dovrà esplicitare chiaramente la sua richiesta nella domanda di revoca, in sintonia con l’art. 5 comma 4 dell’OM:

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento”

Il docente, quindi, dovrà prestare molta attenzione a come formulerà la sua richiesta di revoca, nel caso voglia confermare solo una domanda tra quelle presentate. Una richiesta poco chiara, infatti, determinerebbe la revoca di tutte le domande di mobilità presentate, anche di quella che il docente non vuole annullare.

Se il docente non chiede revoca, potrà rinunciare al trasferimento ottenuto?

La risposta al quesito è negativa, tranne i casi esplicitamente citati dalla normativa (art.5 comma 5):

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi

Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, in ogni caso, come prevede la stessa ordinanza ministeriale nell’art.5 comma 6, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

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