Mobilità: le precedenze comuni di cui all’art 7 CCNI si applicano ai DSGA

WhatsApp
Telegram

Il giudice di Brindisi fa chiarezza sul sistema delle precedenze comuni nella fase dei trasferimenti stabilendo che esiste e va applicato un ordine di priorità.

Il giudice di Brindisi fa chiarezza sul sistema delle precedenze comuni nella fase dei trasferimenti stabilendo che esiste e va applicato un ordine di priorità.

Il caso nasce da un DSGA che si era visto precluso il rientro nella scuola di precedente titolarità da altro collega il quale poteva vantare un maggior punteggio ma, tuttavia, in possesso di una preferenza al rientro sul comune di precedente titolarità.

L’amministrazione scolastica nel lavorare le domande aveva privilegiato la precedenza di cui all’art 7 n° 4 CCNI mobilità, di fatto danneggiando il DSGA in possesso della precedenza di cui al numero 2 art. 7.

Su ricorso dell’Avv. Emiliano Caliolo, per la Uil scuola, il Giudice del lavoro di Brindisi, con ordinanza del 25.11.2014, ristabiliva l’ordine delle operazioni sancendo in maniera inequivocabile la prevalenza della precedenza di cui al numero 2 art. 7 CCNI rispetto al numero 4, e la prevalenza del comma 7 dell’art 47 CCNI sul comma 8.

Trasferimenti



WhatsApp
Telegram

Eurosofia: corso intensivo a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca: “Il documento del 15 maggio, l’esame di Stato e le prove equipollenti”