Mobilità 2015/16, le novità. Congedo biennale nell’anzianità di servizio. Nulla di fatto per dottorato di ricerca e continuità

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Chiarimenti per fruizione del congedo biennale e la relativa anzianità di servizio. Occasione perduta per dottorato di ricerca e continuità.

Chiarimenti per fruizione del congedo biennale e la relativa anzianità di servizio. Occasione perduta per dottorato di ricerca e continuità.

CONGEDO BIENNALE

Nella tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, alla lettera B, per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia ( PUNTI 3), non era finora contemplato come servizio riconosciuto a tutti gli effetti la fruizione del congedo biennale. Tale congedo era infatti riconosciuto solo alla lettera A ovvero servizio di ruolo (PUNTI 6).

Quest’anno la precisazione è contenuta nella PREMESSA:

“L’anzianità di servizio di CUI ALLE LETTERE A) E B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale o a quello predisposto per le istanze on line. NON INTERROMPE LA MATURAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO BIENNALE PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI CON GRAVE DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.L.VO N. 151/2001.”

Pertanto, anche per la valutazione del servizio pre ruolo la fruizione del congedo biennale è riconosciuta a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

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CONGEDO PER DOTTORATO DI RICERCA

Occasione invece persa per il riconoscimento del periodo di congedo per dottorato di ricerca nella continuità di servizio nella stessa scuola.

Non solo, la nuova tabella allegata la CCNI precisa, rispetto allo scorso anno, che tale periodo non è valido neanche alla continuità nel comune.

Sempre nella PREMESSA è precisato:

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio 109 – a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. DETTO PERIODO NON VA VALUTATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CONCERNENTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO NELLA STESSA SCUOLA, NÉ NEL COMUNE.

“Né nel comune” è stato proprio aggiunto quest’anno.

Mobilità 2015/16. Firmata ipotesi di mobilità: il testo con le novità

 

 



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