Graduatorie di istituto II fascia: inseriti diplomati AFAM non abilitati

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Il Giudice del lavoro di Pavia ha disposto l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di docenti diplomati comparto AFAM che secondo il Ministero risultano non abilitati e dunque destinati alla III fascia.

Gli Avv. Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno ottenuto in favore di due docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto e in possesso del diploma accademico di conservatorio rilasciato dalle  istituzioni oggi definite “di alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM) conseguito prima dell’entrata in vigore della riforma di cui alla legge del 21 dicembre n. 508 del 1999 che ha dato vita al “comparto AFAM”), il diritto all’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto, in virtù del ritenuto “valore abilitante intrinseco al titolo accademico in loro possesso”.

Con sentenza datata 14.09.2016 il G.D.L. dott.ssa Ferrari Federica ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l’A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all’insegnamento.

Questi i passaggi più significativi: “ La L. n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 107 è chiarissima nell’equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014, in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Da tale ricostruzione, consegue che i ricorrenti in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante. La domanda di inserimento in II fascia deve, dunque, essere accolta”.

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