Fase transitoria, approvato OdG Puglisi: stabilizzazione precari GI con percorso semplificato. Ampliamento organico autonomia

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La Senatrice Puglisi, sul profilo FB, ha riportato il suo Ordine del Giorno approvato in data odierna in Senato, con il quale si impegna il Governo a porre in essere alcune misure per la stabilizzazione dei precari ante 107/15 e che, qualora rispettato, comporterebbe delle modifiche alla delega relativa al reclutamento, nello specifico alla fase transitoria.

L’ordine del giorno della Puglisi impegna il Governo a: proseguire nell’opera di trasformazione (avviata con la legge di Bilancio 2017) dei posti in organico di fatto in diritto, quindi nel farli confluire nell’organico dell’autonomia; monitorare la consistenza delle GaE e delle GM in modo da calcolare il fabbisogno di posti e armonizzare la fase transitoria con il nuovo sistema di reclutamento; porre in essere un percorso riservato semplificato di immissione in ruolo per gli insegnanti della II fascia delle GI e della III fascia della stessa graduatoria con 36 mesi di servizio; a garantire l’assunzione dei docenti di sostegno; consentire ai neolaureati adeguate possibilità di accesso ai ruoli della scuola; a valorizzare pienamente la formazione e l’esperienza dei docenti.

Ecco l’ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che:

all’inizio di questa legislatura, nel 2013, erano migliaia gli insegnanti precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, i cui diritti, a seconda della categoria di appartenenza, erano diversi e, spesso, contrapposti, a causa dei diversi sistemi di formazione iniziale e di reclutamento succedutisi negli anni a seguito dell’avvicendarsi dei Governi;

nel ripercorrere l’annosa vicenda occorre ricordare che il Ministro Fioroni aveva creato per il precariato storico le graduatorie ad esaurimento con un piano di assunzioni di tre anni risolutivo del problema;

purtroppo, con il Ministro Gelmini sono state “tagliate” 85.000 cattedre, sono state riaperte le graduatorie in modo assolutamente improvvido e foriero di ulteriori incertezze, sono state chiuse le SISS, sono stati istituiti i TFA senza valore concorsuale e non è stato bandito alcun concorso nel corso dei cinque anni del Governo Berlusconi;

il Ministro Profumo ha dato avvio al nuovo sistema di abilitazione indicendo, ma in date diverse, corsi di TFA e PAS e bandendo, dopo molti anni, un concorso nel 2012, aperto anche ai non abilitati;

il Governo Renzi ha cercato di mettere ordine, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, alla disordinata stratificazione delle norme e alla insostenibile precarietà degli insegnanti con un piano straordinario di reclutamento di 100.000 docenti delle Graduatorie ad Esaurimento, comprensivo di 50.000 nuovi posti necessari per il potenziamento dell’offerta formativa e bandito nel 2016 un concorso per 63.712 posti, di cui 57.611 comuni relativi, cioè, alle varie discipline e 6.101 di sostegno, riservato agli abilitati;

il nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti previsto dalla suddetta legge rappresenta lo strumento che porterà alla definitiva stabilizzazione degli insegnanti precari, garantendo, in tal modo, la tanto sospirata continuità didattica per gli studenti, inserendoli in un percorso di formazione e tirocinio retribuito triennale che li immette dopo la valutazione finale direttamente in ruolo;

1’articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 prevede, infatti, fra i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i decreti legislativi, il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;

premesso inoltre che:

la sentenza della terza sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, relativa al divieto della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi ha deciso nel senso che “La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”;

la Corte costituzionale, con la sentenza 12 luglio 2016, n. 187, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”;

tenuto conto dello ius superveniens rappresentato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge rispondesse ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia prevedendo “procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo”;

1’articolo 1, comma 131, della legge n. 107, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possano superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;

considerato che:

tutti questi problemi trovano una risposta nello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attualmente all’esame delle Camere (atto n. 377);

la finalità dello schema di decreto legislativo, che supera finalmente l’attuale sistema di accesso alla professione docente, disegna un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia sui posti comuni che su quelli di sostegno;

nel portare a termine questo ambizioso disegno, il provvedimento non dimentica le variegate situazioni attualmente esistenti nell’ambito della formazione iniziale e del reclutamento e, a tal fine, definisce una fondamentale disciplina transitoria;

in particolare, lo schema di decreto legislativo prevede che, nelle more dell’entrata in vigore del decreto legislativo, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, potrà essere indetto un (nuovo) corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per le classi di concorso e tipologia per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali;

ed ancora, lo schema di decreto legislativo prevede che quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado sia riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo;

impegna il Governo:

a proseguire nel progressivo consolidamento avviato con la legge di bilancio per l’anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) dell’organico di fatto nell’organico dell’autonomia delle scuole, che comprenda anche i posti di sostegno per garantire la necessaria continuità didattica, corrispondendo alle effettive esigenze degli alunni e degli studenti con disabilità;

a monitorare e censire la consistenza delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura, al fine di determinare il fabbisogno di insegnanti anche in relazione alle classi di insegnamento per le quali le rispettive GAE e GM siano attualmente esaurite o prossime all’esaurimento, armonizzando le necessarie esigenze della fase transitoria con le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di reclutamento;

a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di prospettare un percorso riservato semplificato di immissione in ruolo per gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

a prevedere modalità di immissione in ruolo in favore dei docenti che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio iscritti nelle seconde e nelle terze fasce delle graduatorie di istituto. Tali modalità dovranno prevedere percorsi riservati semplificati, modificando la fase transitoria prevista all’art. 17 dello schema di decreto legislativo attuativo della lettera b), del comma 181, della legge n. 107 del 2015, ora all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, e tenendo in considerazione la cospicua giurisprudenza in materia;

a determinare quanti posti saranno a disposizione delle seconde e terze fasce di istituto e per quanto tempo durerà la fase transitoria di cui al precedente impegno;

a garantire l’assunzione di insegnanti specializzati di sostegno;

a consentire ai neolaureati adeguate possibilità di accesso ai ruoli della scuola;

a valorizzare pienamente la formazione e l’esperienza dei docenti.

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