Dottorato di ricerca come abilitazione: un disegno di legge per riconoscerlo

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Ci viene segnalato dal SAESE un Disegno di Legge che ha come obiettivo quello di riconoscere il titolo di dottore di ricerca come abilitante per la classe di concorso attinente al dottorato e per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di II fascia.

Il PhD – si legge nel testo – è il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e malgrado siano spesso chiamati a formare i futuri insegnanti nei corsi TFA (Tirocinio Formativo Attivo) ad essi non è garantito l’accesso al corso.

Addirittura, il titolo di PhD è ritenuto alla pari dei neolaureati e l’esperienza maturata in tre anni non viene valutata. Non sono previsti percorsi agevolati e l’esperienza didattica accumulata nel corso del dottorato non è determinante in alcun modo, spesso devono recuperare debiti formativi con esami singoli per tentare l’accesso al TFA.

Il corso e la selezione per il TFA per chi ha conseguito il dottorato è irrazionale, perché l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si ottiene mediante concorso a carattere internazionale, bandito autonomamente dalle singole università, pertanto, il dottore di ricerca ha già fatto una selezione. È irragionevole far sostenere ulteriori spese al PhD con il corso di TFA, per chi come il PhD ha formazione ed esperienza didattica acquisita con un lungo percorso.

In Italia, il titolo è quindi considerato valido per poter insegnare nelle università ma non è considerato valido per la funzione di docente nelle scuole medie e superiori.

Un altro paradosso evidenziato è quello che in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca sia abilitante all’insegnamento e – si legge sempre nel testo – come ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l’Italia sia obbligata a riconoscere come abilitante all’insegnamento il titolo di dottore di ricerca conseguito presso paesi esteri in cui esso è ritenuto tale.

Se il Disegno di Legge venisse approvato il risultato sarebbe

1. Coloro i quali sono in possesso del titolo di dottore di ricerca e hanno insegnato presso le università per almeno quattro anni, anche come docenti a contratto, sono abilitati all’insegnamento.

2. L’abilitazione conseguita consente ai dottori di ricerca l’accesso diretto alle graduatorie d’istituto di II Fascia e permette l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

3. Il titolo di dottore di ricerca è abilitante per le classi di concorso attinenti al settore scientifico disciplinare del dottorato conseguito

Naturalmente un punto esclude l’altro.

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