Studiare all’estero può valere come percorso di alternanza scuola-lavoro

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Sull’alternanza scuola lavoro, il MIUR ha fornito alcuni chiarimenti per gli studenti. 

Per gli studenti che hanno scelto la frequenza del quarto anno della scuola superiore all’estero, la nota ministeriale 3355 al punto 7 convalida, come alternanza scuola lavoro, i periodi di studio all’estero, perché tale esperienza contribuisce “a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline (…) imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”; il Miur ritiene pertanto che tali competenze possono essere utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

E’ anche possibile partecipare nel Paese estero ospitante a esperienze come, ad esempio, stage, tirocini presso strutture ospitanti, simili ai percorsi di alternanza scuola lavoro, previsti nelle scuole secondare di secondo grado.
Lo studente dovrà sottoscrivere prima della partenza un “contratto formativo” tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante estera e opportune documentazione dovrà essere rilasciata dalla stessa struttura ospitante.

L’autonomia della singola scuola permette la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite dall’allievo, utilizzando le più opportune forme di flessibilità didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di alternanza.
Il consiglio di classe quindi è sovrano nella valutazione ed eventuale certificazione in alternanza scuola lavoro del percorso formativo svolto all’estero.

Se uno studente del terzo o del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado non viene promosso alla classe successiva, secondo la nota Miur 3355 al punto 5, con riferimento alla normativa vigente (Om 90/2001 e Dpr 122/2009), specifica che uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal consiglio di classe.

Le certificazioni, che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

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