Alternanza scuola-lavoro: in quali casi è possibile ricorrere a figure mediatrici esterne tra scuole e imprese

WhatsApp
Telegram

L’alternanza scuola-lavoro è entrata nel curriculum obbligatorio degli studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola Secondaria II grado e per il corrente anno scolastico sono coinvolti gli studenti del terzo e quarto anno, mentre gli studenti del quinto anno saranno interessati il prossimo anno scolastico quando le disposizioni normative andranno a regime.

La norma, stabilita nella legge 107/2015, è entrata in vigore, infatti, nell’a.s. 2015/16 a partire dagli studenti iscritti alle classi terze e diventerà pienamente esecutiva, per tutte le classi dell’ultimo triennio, dall’ anno scolastico 2017/18.

La legge 107/2015, nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado l’alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, nell’arco del triennio.

L’alternanza scuola lavoro è diventata, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l’obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l’acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Con la nota del 28 marzo 2017 il MIUR ha trasmesso i chiarimenti interpretativi con i quali fornisce risposte ai numerosi dubbi esternati dai soggetti coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro, cioè scuole, famiglie e soggetti che intendono ospitare gli studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza.

La normativa non assegna all’alternanza un monte ore annuale predefinito e standardizzato. La progettazione dei percorsi e la loro scansione temporale nell’arco del triennio è affidata all’autonomia didattica e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, quindi, rientrando nel curriculum obbligatorio degli ultimi tre anni della scuola Secondaria II grado, devono essere necessariamente organizzati, gestiti e predisposti con molta attenzione dalle singole scuole che devono essere parte attiva nei diversi percorsi.

La progettazione e la programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, infatti, come chiarisce il MIUR nella succitata nota, sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione.

Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.

In virtù del ruolo da protagonista che le singole scuole devono assumere in relazione all’organizzazione e gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il MIUR interviene con chiarimenti in proposito alla possibilità di ricorrere ad agenzie esterne quali figure mediatrici tra scuola e impresa, o che offrono “pacchetti” per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro.

Sull’argomento vengono, infatti, inserite due importanti FAQ al fine di fornire risposte adeguate alle scuole interessate.

Riteniamo, quindi, utile riportare le FAQ citate:

Molti consulenti esterni si stanno rivolgendo ai dirigenti scolastici per offrire un servizio di collegamento tra scuola e impresa. I finanziamenti MIUR possono essere utilizzati per retribuire tali figure?

Non è possibile retribuire consulenti esterni per funzioni di collegamento tra scuola e impresa o struttura ospitante affidate a figure esterne alla scuola. Tale compito è svolto dai Dirigenti scolastici, docenti referenti e/o tutor interni per l’alternanza, cui è affidato il delicato compito di intessere i rapporti con il tessuto imprenditoriale e produttivo della zona, finalizzati alla ricerca delle strutture ospitanti, facilitando il radicamento della scuola nel proprio territorio.

Un ente facente capo ad un’associazione di categoria ha predisposto “pacchetti” da offrire alle scuole per la realizzazione di attività di alternanza scuola lavoro. Possono essere utilizzati eventualmente i finanziamenti della Legge 107/2015 per l’acquisizione di tali servizi?

In linea generale non vi sono ostacoli normativi all’utilizzo dei finanziamenti riservati all’alternanza scuola lavoro per l’acquisizione di “pacchetti” offerti da associazioni o enti come supporto alla realizzazione delle attività. Il ricorso ai suddetti “pacchetti”, tuttavia, deve essere attentamente valutato dalla scuola, in relazione al contributo che i servizi dell’ente esterno, pubblico o privato, possa offrire all’organizzazione dei percorsi di alternanza.”

Al riguardo il MIUR richiama l’attenzione sul ruolo centrale e strategico rivestito dalla scuola per la gestione efficace dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sottolineando gli elementi indispensabili per l’organizzazione dei percorsi.

L’ideazione dei percorsi richiede, infatti, la presenza dei seguenti indispensabili elementi

  • elaborazione, da parte dell’istituzione scolastica, di un modello condiviso di alternanza scuola lavoro da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che rappresenti il criterio ispiratore per l’elaborazione dei percorsi da sviluppare e personalizzare a cura dei singoli Consigli di classe;
  • valutazione dell’idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti in esperienze di alternanza scuola lavoro;
  • identificazione delle competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive del territorio;
  • co-progettazione sia delle attività in aula sia dei periodi di apprendimento in contesti lavorativi, condivisa e approvata da tutti i soggetti coinvolti nell’esperienza di alternanza, atta a sviluppare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi, le competenze effettivamente spendibili anche nel mondo del lavoro;
  • accordo tra i soggetti coinvolti (prima di tutto tra scuola e impresa o altra struttura ospitante) che non si limiti soltanto alla definizione degli obiettivi e delle azioni da svolgere, ma che sviluppi il confronto a livello progettuale e organizzativo per realizzare un incisivo controllo congiunto del percorso formativo e una verifica condivisa dei risultati di apprendimento;
  • realizzazione di un flusso costante di informazioni tra i vari attori, per collegare e coordinare le singole azioni di ciascuno con le attività realizzate dagli altri soggetti.”

Ove i “pacchetti” offerti da soggetti esterni facilitino l’organizzazione e la gestione dei percorsi di alternanza in una dimensione di co-progettazione dei percorsi insieme alle strutture ospitanti, alimentando le opportunità di dialogo e condivisione come elementi qualificanti per la creazione di accordi locali, gli stessi si possono configurare come collaborazioni progettuali e come tali finanziabili con le risorse dedicate all’alternanza.

Si ritiene, invece, opportuno evitare il ricorso a “pacchetti tutto incluso” che prevedano attività genericamente offerte alle scuole come percorsi occasionali, non strutturati in un progetto stabile e condiviso e/o non coerenti con i percorsi di studi, la cui finalità, lungi dall’intercettare i fabbisogni formativi degli studenti in alternanza, miri piuttosto all’adempimento di una mera procedura burocratica. L’offerta di tali servizi, infatti, rischia di compromettere lo sviluppo del legame della scuola con il territorio e il mondo del lavoro richiamato dai principi della Legge 107/2015 e la necessaria valutazione dell’impatto educativo dell’esperienza.”

Risulta, quindi, indispensabile, a parere del MIUR, una valutazione attenta dei “pacchetti” offerti da soggetti esterni, a seconda che possano inserirsi in un progetto di collaborazione scuola-struttura ospitante e come tali utili per le finalità che la scuola si pone, oppure risultino, invece, percorsi non strutturati, non condivisi con la scuola e non coerenti con i percorsi di studi e conseguentemente non idonei per venire incontro al fabbisogno formativo degli studenti tenuti a seguire i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Corso online per il superamento della prova scritta e orale: promozione Eurosofia a soli 70€