Zona rossa e attività in presenza per laboratori e studenti con BES e disabilità: può decidere il solo dirigente o serve delibera collegiale?
Nonostante il cambiamento del governo, si continua ad utilizzare lo strumento del DPCM come strumento normativo per gestire l’emergenza. Il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 contente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena rimanda alle misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 che altro non fa che prevedere i famosi DPCM di cui tanto si è parlato in questi mesi.
Zona rossa e scuola
L’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 afferma testualmente quanto ora segue:
Sono sospese le attivita’ dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Chi e come si decide l’attività in presenza
Il Dirigente scolastico in base all’articolo 25 del TU del Pubblico Impiego assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
Il DLGS 297/94 afferma che il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. Così l’articolo 7 comma 2 lettera a ; programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap, così la lettera m del citato articolo. Mentre l’ articolo 10 comma 4 afferma che il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. Mentre il comma 8 articolo 5 del TU scuola afferma che i consigli di intersezione, di interclasse e di classe si riuniscono col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica.
Dunque dal combinato disposto delle norme primarie citate parrebbe desumersi che non potrebbe il dirigente scolastico deliberare unilateralmente le modalità organizzative del funzionamento della scuola, nel caso di cui trattasi, ad esempio per organizzare l’attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, non può non esserci una delibera degli organi collegiali. Così come parrebbe essere necessario quantomeno il confronto sindacale con la RSU. Il CCNL Scuola afferma all’articolo 22 comma 7 lettera b 4 che questo è necessario in caso di promozione della qualità del lavoro e del benessere organizzativo.
Chiaramente si è in una fase emergenziale e l’emergenza non sempre consente il rispetto delle procedure che comunque non possono non essere garantite, andrà cercato il giusto equilibrio per garantire il diritto all’istruzione, la tutela della salute psicofisica del personale scolastico e la rapidità decisionale con le prerogative degli organi collegiali e sindacali, ma liquidare come questione di burocrazia i citati diritti e le citate prerogative sarebbe del tutto fuorviante e improprio.