Voto basso alla maturità e non può accedere all’Università del Sussex, “colpa dell’esame fatto a distanza”. E chiede risarcimento danni in tribunale. Cosa hanno detto i giudici

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Il TAR Lombardia – Brescia (Sezione II, Sentenza 11 settembre 2023, n. 697) ha reso chiarimenti sulla verbalizzazione e la votazione del colloquio orale, respingendo anche le richieste formulate da una studentessa, insoddisfatta del voto di maturità, pari a 75, per l’asserito danno da perdita dell’opportunità di sostenere le prove preselettive per l’università nel campo di interesse, dove si richiedeva un voto minimo di 78. Per il TAR Lombardia la diligenza nella verbalizzazione dei colloqui di una pluralità di candidati nel contesto dell’esame di Stato non può spingersi fino all’elaborazione di un giudizio analitico su ognuno, con la trascrizione e la valutazione delle singole risposte.

L’esame di maturità durante la pandemia

Una ragazza ha interposto ricorso al TAR contro il punteggio del colloquio dell’esame di maturità, sostenuto alla fine dell’a.s. 2020-21, ritenuto penalizzante e non adeguato all’effettiva preparazione scolastica. A causa della pandemia, il punteggio dell’esame di Stato era costituito solo dai crediti dell’ultimo triennio e dal voto del colloquio. Per il colloquio era rimessa alla Commissione d’esame la facoltà di attribuire un’integrazione fino a 5 punti, nel limite di 100 punti complessivi. La ricorrente era stata ammessa all’esame di Stato con un credito di 51 punti e in esito al colloquio la Commissione d’esame le aveva attribuito 24 punti. Il voto finale era quindi risultato pari a 75/100.

Il risarcimento per la perdita di opportunità

Oltre all’annullamento degli atti che riguardavano il voto finale, la stessa richiedeva il risarcimento del danno per la perdita dell’opportunità di sostenere le prove preselettive per l’università nel campo di interesse (medicina/biologia). Ad esempio, il corso di laurea in Biomedical Science presso l’Università del Sussex prevedeva come requisito di ammissione per gli studenti provenienti dall’Italia una votazione minima all’esame di Stato di 78/100.

La richiesta danni per le spese di alloggio

Durante la causa la perdita di opportunità veniva riformulata in forma retrospettiva: nella memoria veniva infatti riferito che la ragazza si era iscritta nell’ottobre 2021 al primo anno del corso di laurea in Scienze Biologiche presso un’Università telematica, versando una quota di iscrizione di Euro 7.315, mentre nel settembre 2022 otteneva il trasferimento al corso di laurea in Biologia presso un altro ateneo versando una quota di iscrizione di Euro 600. I tre esami sostenuti presso la prima università erano stati riconosciuti con un numero inferiore di CFU convalidati, e dunque con obbligo di integrazione. La frequenza nel secondo ateneo le aveva comportato la spesa della locazione di Euro 7.740 all’anno, oltre alle utenze. Per la ricorrente, tali costi avrebbero potuto essere evitati se fosse stata possibile l’iscrizione presso un’università comodamente raggiungibile in treno. Il danno sarebbe quindi patrimoniale, per le spese di sistemazione alloggiativa, e non patrimoniale, per la perdita di almeno un anno nel conseguimento della laurea, oltre che per il disagio personale connesso a una valutazione scolastica ritenuta ingiusta.

Verbalizzazione e voti

Nel rigettare integralmente il ricorso, il Tar ha chiarito plurime questioni:

  1. la verbalizzazione del colloquio: come spiegato dalla difesa dell’Istituto, i dati inseriti sulla piattaforma “Commissione Web” non possono più essere recuperati dalla Commissione d’esame dopo l’invio, e tale circostanza rappresenta una garanzia contro i rischi di manipolazione del giudizio a distanza di tempo. In effetti, sia che venga effettuata nelle modalità tradizionali sia che venga mediata da programmi informatici, la verbalizzazione conserva la sua attendibilità, e quindi la funzione di pubblica fede, solo se effettuata contestualmente alle operazioni verbalizzate. Il bilanciamento, almeno quando si tratti di operazioni complesse e prolungate come una sessione di esami, è costituito dall’inevitabile sintesi delle annotazioni;
  2. la griglia di valutazione: non si richiede che la Commissione elabori un giudizio analitico su ogni alunno, con la trascrizione e la valutazione delle singole risposte. Possono invece costituire valida motivazione i voti numerici e le schede sintetiche organizzate in forma di griglia con diversi indicatori, come quella compilata dalla Commissione d’esame per la ricorrente e prodotta in giudizio. La griglia di valutazione, imponendo agli esaminatori di osservare il risultato della prova sotto profili differenti, impedisce di arrivare al giudizio conclusivo sulla base di impressioni distorte o parziali. È quindi la griglia di valutazione che conferma l’affidabilità del voto numerico;
  3. se in un colloquio svolto secondo le regole prefissate un punteggio non in linea con la media dei voti degli scrutini costituisca un indice di sviamento o di fraintendimento, facendo emergere un’ipotesi di fallimento della discrezionalità tecnica degli esaminatori: la risposta del TAR è stata negativa, poiché occorre tenere conto dell’alea dell’esame, su cui incidono fattori eterogenei e casuali (la condizione psicofisica del candidato al momento del colloquio, la capacità di gestire la tensione, la distribuzione della preparazione individuale lungo la curva degli argomenti d’esame). La preparazione individuale assume una notevole importanza nell’esame di Stato, specie nel colloquio, considerando il numero e la varietà delle materie che concorrono a formare il voto unitario della prova. La peculiare impostazione dell’esame di Stato rende poco significativo il confronto con le medie dei voti degli scrutini, che riguardano il lavoro di un intero anno scolastico, e sono la sintesi di molteplici interrogazioni e prove scritte su specifiche parti del programma in singole materie;
  4. la media dei voti degli scrutini: può essere utilizzata come strumento predittivo per ricavare indicazioni di massima sul segno della preparazione scolastica (sufficiente, insufficiente), ma diventa molto meno precisa quando si voglia stabilire il risultato atteso in una particolare prova d’esame;
  5. il voto: non può essere chiesto agli esaminatori di giustificare un voto inferiore alle aspettative, o addirittura di colmare il divario allineando il voto mediante il punteggio integrativo a disposizione, che richiede un risultato nel colloquio pari almeno a 30 punti.

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