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Visite specialistiche personale ATA di ruolo e supplenti: permessi di 18 ore e assenze. La guida

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L’articolo 69 del CCNL 2019-21 prevede per il personale ATA, anche a tempo determinato, 18 ore di permesso annuale per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Questa disposizione è riservata esclusivamente al personale ATA e non era prevista nel CCNL 2006-09.

Distinzione tra permesso e malattia

L’articolo distingue tra permessi e assenze per malattia. I permessi, disciplinati dal comma 11, prevedono un massimo di 18 ore per anno scolastico, mentre le assenze per incapacità lavorativa, riconducibili alla malattia, sono regolate dai commi 12 e 14. Il permesso copre il tempo necessario per effettuare visite o esami, compresi gli spostamenti, senza richiedere una condizione di incapacità lavorativa.

Regolamentazione dei permessi

Il permesso di 18 ore può essere utilizzato su base giornaliera o oraria e copre le attività sanitarie, incluse le tempistiche di viaggio. È necessaria un’attestazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione.

I permessi orari:

  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i
    riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.

Permessi per lavoratori a tempo parziale

Per il personale a tempo parziale (verticale, orizzontale o misto), le 18 ore di permesso vengono ridotte proporzionalmente.

Modalità di fruizione del permesso

I permessi possono essere fruiti in frazioni di ora, scalando dal monte ore complessivo. È possibile, ad esempio, utilizzare 45 minuti, che verranno detratti dalle 18 ore totali. In alternativa, si possono usare per un’intera giornata lavorativa.

Per fruire dei permessi è necessario presentare domanda con preavviso di almeno tre giorni.

Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Giustificazione e attestazioni

Il dipendente deve fornire un’attestazione di presenza, rilasciata dalla struttura sanitaria, che può essere trasmessa anche via e-mail, per giustificare l’assenza.

Controllo medico legale

In caso di visita fiscale per controllo medico, l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura sanitaria. Anche i tempi di percorrenza sono inclusi nelle ore di permesso.

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