Visite specialistiche docenti: assenza per malattia oppure si può chiedere permesso breve o per motivi personali

Visite specialistiche docenti: il D.Lgs.n.165/2001 ha previsto che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Una lettrice scrive:
Buongiorno, sto insegnando da un mese in una scuola media. Sapreste dirmi se ho diritto a un permesso per una visita specialistica? Grazie. Attendo vostre
Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha regolamentate per il solo personale ATA.
Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuarle chiedendo:
- un permesso breve (art. 16);
- un permesso retribuito (art. 15) o non retribuito per motivi personali (art. 19);
- oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).
Nel caso in cui decida di farla rientrare nella malattia ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comporto e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.
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