Visite guidate e viaggi di istruzione, vigilanza alunni e responsabilità docenti e dirigenti

Dal 1° settembre del 2000, i criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche autonome, che possono prendere come riferimento la normativa previgente, che non è comunque prescrittiva.
Visite guidate e viaggi di istruzione: ruolo organi collegiali
I criteri per l’effettuazione dei viaggi di istruzione sono definiti, come detto sopra, dalle scuole. Nello specifico, la competenza è del Collegio Docenti, nell’ambito della programmazione educativa, e al Consiglio di Circolo/Istituto, nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita scolastica.
Visite guidate e viaggi di istruzione: vigilanza alunni
La vigilanza degli studenti, nel corso di visite e viaggi, spetta a tutti i docenti accompagnatori. La responsabilità, però, ricade anche sul dirigente scolastico.
La scuola, infatti, ha l’obbligo di adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari atte ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, compresa la scelta di vettori e strutture alberghiere che non devono presentare pericoli per l’incolumità degli alunni.
Al riguardo, si ricorda quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione:
“l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso ”.
“…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante“.
Alla luce di quanto detto, è bene che le scuole adottino un regolamento specifico per i viaggi di istruzione, fermo restando che la vigilanza è sempre di competenza di tutti i docenti accompagnatori, nonché del dirigente scolastico.